De Berti Jacchia assiste GlaxoSmithKline al Tribunale di Milano

De Berti Jacchia Franchini Forlani ha assistito con successo GlaxoSmithKline davanti al Tribunale di Milano, in un giudizio per il risarcimento di presunti danni da prodotto farmaceutico.

La difesa della società, collegata italiana del noto gruppo multinazionale con base in UK, è stata condotta dal partner David Maria Santoro (nella foto).

L’azione, spiega la nota dello studio, era stata promossa da una paziente nei confronti del suo medico curante, di GlaxoSmithKline s.p.a. e della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano, lamentando la presunta responsabilità di tutti i convenuti, anche in solido, per il risarcimento dei “danni patrimoniali e non”, indicati in misura superiore a 2 milioni di euro, che essa avrebbe subìto a causa dell’assunzione, tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, del farmaco Requip. Tale farmaco, destinato alla cura del morbo di Parkinson e di altre patologie del sistema nervoso centrale, a detta dell’attrice aveva indotto gravi disturbi della personalità e lo sviluppo di comportamenti incontrollati come il gioco d’azzardo compulsivo, che l’aveva in poco tempo portata a dilapidare tutti i propri risparmi; la paziente ha sostenuto di non essere mai stata adeguatamente informata del rischio di tali effetti indesiderati ed ha derivato da tale omissione sia la responsabilità di GlaxoSmithKline s.p.a., quale titolare dell’AIC di Requip sia la responsabilità del medico prescrittore e della struttura sanitaria presso la quale questi operava.

Definendo il giudizio, il Tribunale, per quanto riguarda in particolare GlaxoSmithKline, “ha invece ritenuto adeguate le avvertenze e le indicazioni presenti sul foglietto illustrativo e sulla scheda tecnica del farmaco, con riferimento al rischio della possibile insorgenza di comportamenti compulsivi e sulle cautele da adottare, e ha dichiarato che in tal modo la casa farmaceutica aveva posto in essere tutti gli accorgimenti utili e prescritti dalle norme vigenti per evitare il danno, ritenendo assorbita in questo ogni altra questione relativa all’evento di danno ed al presunto nesso di causalità, comunque contestati e non provati”, riporta la nota.

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