Curtis vince in Cassazione per Trenitalia

Curtis ha vinto per Trenitalia nel giudizio proposto dall’Arera e dal Mise dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

I giudici si sono espressi su un contestato difetto di giurisdizione che avrebbe viziato una pronuncia del Consiglio di Stato resa per l’impugnazione di alcune delibere Aegsi (oggi Arera), inerenti l’aggiornamento delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali di sistema (e di ulteriori componenti del settore elettrico) con le quali l’Autorità riconosceva un sistema agevolato alle sole imprese definite energivore, ai sensi della direttiva europea 2003/96/CE, appartenenti al settore manifatturiero e non anche di quelle appartenenti al settore ferroviario.

Trenitalia è stata assistita dal partner di Curtis Francesco Caccioppoli (nella foto), coadiuvato da Sara Belardo ed Erica Sotgiu. I professionisti di Curtis hanno lavorato in team con i legali interni di Trenitalia Domenico Galli, Chiara De Lucchi, Alessia Barbino e Michela Di Carmine.

La controversia

Le ricorrenti per cassazione avevano, in primo luogo, sostenuto che la decisione del Consiglio di Stato sarebbe stata viziata da un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento del giudicato in una sfera riservata all’amministrazione, relativa alla definizione dei criteri e gli indennizzi per la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico. Inoltre, sempre sotto il profilo di un eccesso di potere giurisdizionale, le ricorrenti contestavano una presunta invasione della competenza esclusiva della Commissione europea in tema di aiuti di stato, affermando che il giudice amministrativo, con la decisione gravata, avrebbe compiuto un’attività valutativa rimessa in via esclusiva a quest’ultima. La Commissione, tra l’altro, già si era pronunciata positivamente sull’impostazione seguita dalle ricorrenti di limitare le agevolazioni alle sole imprese energivore del settore manifatturiero.

La sentenza

Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n.32629 del 4 novembre 2022, nell’esaminare le motivazioni della decisione resa dal giudice amministrativo, hanno dichiarato inammissibile il primo motivo di censura riconoscendo che il Consiglio di Stato ha deciso l’appello proposto da Trenitalia nel normale esercizio dei propri poteri giurisdizionali senza quindi alcun sconfinamento (o invasione) della sfera di attività riservata all’amministrazione nello specifico settore della rideterminazione degli oneri generali di sistema.

La Suprema Corte ha poi ritenuto il secondo motivo di ricorso infondato, affermando che il semplice richiamo da parte del giudice amministrativo di una pronuncia della Corte di Giustizia, nella fattispecie in tema di aiuti di stato, non determina per ciò solo alcuno sconfinamento del potere giurisdizionale in materia istituzionalmente riservata alla Commissione dell’Unione Europea.

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