Coa Milano, Il Cnf conferma l’esito delle ultime elezioni

Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 165/2016 depositata in data 25 giugno 2016, ha respinto il reclamo proposto da un avvocato del Foro di Milano per ottenere la rettifica dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine di appartenenza (tenutesi il 3, 4 e 5 marzo 2015). Con il reclamo è stata chiesta la dichiarazione di illegittimità – per asserita violazione della legge sull’ordinamento forense ed in particolare dell’articolo 28, comma 3, della L. 31 dicembre 2012, n. 247 – dei voti di lista attribuiti ai candidati di talune delle liste presentate alla elezioni dell’Ordine degli Avvocati di Milano, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del “Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, di cui al D.M. 10 novembre 2014, n. 170.

In particolare, il Consiglio Nazionale Forense, pur dando atto dell’intervenuto annullamento in parte qua del richiamato D.M. 10 novembre 2014, n. 170 per effetto della decisione del Tar Lazio, Sez. I, n. 8332/2015 (depositata il 13 giugno 2015 e dalle cui statuizioni, peraltro, il CNF dichiara di poter “anche dissentire”), ha affermato – aderendo alle difese spiegate nell’interesse del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Anna Mazzoncini – che, in applicazione del principio del legittimo affidamento costituente canone generale dell’azione amministrativa, il risultato delle elezioni non può che essere verificato con esclusivo riferimento alla data in cui i singoli atti del procedimento elettorale (indizione delle elezione, convocazione dell’assemblea, presentazione delle liste e delle candidature, operazioni di voto e di scrutinio, proclamazione degli eletti) sono stati posti in essere e alla disciplina normativa e regolamentare vigente a tale data, nel caso di specie correttamente individuabile nel menzionato D.M. 10 novembre 2014, n. 170.

Il Consiglio Nazionale Forense ha pertanto ritenuto infondato il reclamo proposto, statuendo che “una eventuale pronuncia di rettifica dei risultati elettorali nel senso richiesto dal ricorrente finirebbe per incidere gravemente non solo e non tanto sulle posizioni di alcuni eletti, ma soprattutto sul diritto e sulla libertà di voto di tutti coloro che, una volta ammesse (all’epoca) legittimamente e – poi – incontestatamente anche le liste formate da 25 candidati, hanno (all’epoca) correttamente espresso il loro voto nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni disciplinanti le operazioni elettorali, con il legittimo affidamento derivante dalla ammissione della lista da ciascuno votata”.

SHARE