Coa, il Consiglio di Stato sospende il regolamento elettorale

Elezioni forensi: tutto da rifare. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha sospeso l’efficacia del regolamento nazionale sulle modalità di elezione dei Consigli degli Ordini degli Avvocati. Il Consiglio di Stato ha accolto le censure mosse al regolamento accogliendo il ricorso di numerosi soggetti, a cominciare dall’Associazione nazionale avvocati italiani (Anai) di Maurizio De Tilla.

Nella motivazione del provvedimento i giudici di Palazzo Spada dichiarano che il limite di voti (due terzi) di cui all’art. 28 comma 3 della legge n. 247/2012 sia da considerarsi invalicabile, fermo restando la possibilità di prevedere, entro lo stesso confine (dei due terzi), modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare la maggioranza di genere. Secondo De Tilla «nell’attesa che sulla questione arrivi la decisione del Tar Lazio, gli Ordini forensi possono proseguire nelle elezioni limitando ai due terzi il voto da esprimere dagli iscritti. Sarebbe questa una linea di moderazione e di puntuale accettazione del principio di rispetto delle minoranze». In realtà, l’orientamento prevalente sembra però quello di un rinvio generalizzato. E, infatti, già nelle ore immediatamente successive alla diffusione dell’ordinanza del consiglio di Stato, buona parte dei coa che ancora potevano hanno sospeso i previsto confronti elettorali.

Mentre, in tutti i Coa che sono stati appena rinnovati con il sistema elettorale impugnato (quello che consentiva le liste a 25) «è facile prevedere una pioggia di ricorsi e impugnazioni degli esiti elettorali per nullità», spiega una fonte a legalcommunity.it.

 

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