Clarizia e Deloitte Legal al CdS con Società 4R per un impianto di biometano
Con sentenza n. 5670/2022, la IV Sez del Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato dalla Società 4R avverso la sentenza n. 1387/2021 del TAR Puglia – Bari e, per l’effetto, accertato la legittimità della determinazione n. 31 del 22 gennaio 2020 della Provincia Barletta – Andria – Trani con cui era stata concessa l’autorizzazione integrata ambientale (Aia) all’installazione nel territorio del Comune di Trani di un impianto di produzione di biometano ed ammendante di qualità da trattamento di rifiuti Forsu (frazione organica da raccolta differenziata).
4R è stata assistita da Angelo Clarizia (nella foto a sinistra) e Mario Pagliarulo dello studio Clarizia e da Francesco Paolo Bello (nella foto a destra) dello studio Deloitte Legal.
La pronuncia
In particolare, il Collegio ha osservato che “le deduzioni articolate in primo grado si fondano su un non corretto inquadramento, dal punto di vista teorico, della natura e della funzione delle c.d. “prescrizioni” o “condizioni ambientali”, e che “l’unico parere contrario [all’installazione dell’impianto] è rimasto quello del Comune di Trani e risulta fondato esclusivamente su ragioni di carattere urbanistico”. Inoltre, – “in seno alla Conferenza di servizi l’eventuale dissenso del Comune non ha carattere qualificato in quanto trattasi di Amministrazione non specificamente preposta alla tutela di interessi paesistico ambientali o della salute (cfr., ad es., la sentenza n. 2733 del 29 aprile 2020).
Nel caso di specie, il dissenso comunale è stato pertanto superato sulla scorta delle posizioni prevalenti emerse, ai sensi dell’art. 14 – ter della l. n. 241/90 e dell’art. 27- bis del d.lgs. n. 152 del 2006>>, dell’ARPA Puglia e del Comitato provinciale che hanno ritenuto assentibile la proposta progettuale ai fini dell’AIA, nel rispetto delle prescrizioni relativamente poste. Prescrizioni che, comunque, “riguardano la fase di esercizio dell’attività ovvero dettagli della progettazione esecutiva, i quali esulano dalla nozione, in precedenza richiamata, di “modifica sostanziale” dell’autorizzazione integrata ambientale”.