Cds conferma la multa da 103 mln a Telecom: ecco gli avvocati

Con sentenza n. 02479/2015 il Consiglio di Stato ha confermato la multa da 103,7 milioni comminata dall’Antitrust a Telecom Italia per abuso di posizione dominante. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso di Telecom contro la sentenza del Tar che già in primo grado aveva confermato la sanzione.

L’Antitrust aveva multato Telecom per abuso di posizione dominante nella fornitura di servizi di accesso all’ingrosso alla rete e alla banda larga. A presentare denuncia erano stati gli operatori alternativi Wind, Fastweb, Vodafone Italia, Bt Italia e l’Associazione italiane internet provider. Il Consiglio di Stato ha inoltre condannato Telecom al pagamento delle spese legali per 32mila euro.

Nel procedimento di cui sopra Fastweb è stata assistita da un collegio difensivo di cui hanno fatto parte il professore Andrea Guarino, il professor Olivieri e gli avvocati Luca Tufarelli e Renzo Ristuccia dello studio Ristuccia & Tufarelli nonché dall’avvocato Stefano Calabretta. Wind Telecomunicazioni Spa, è stata affiancata dal professor Mario Libertini e dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto e Sara Fiorucci dello Studio Beniamino Caravita di Toritto e Associati; AII-Associazione Italiana Internet Provider, dall’avvocato Andrea Valli dello studio Valli Mancuso e Associati; Vodafone Omnitel Nv dall’avvocato Fabio Cintioli dello studio Cintioli e Associati e dall’avvocato Alessandro Boso Caretta di DLA Piper. Bt Italia Spa dagli avvocati Rino Caiazzo, Sergio Fienga, Francesca Costantini dello studio Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati.

In particolare l’Antitrust, in seguito a un’istruttoria avviata nel 2010, aveva sanzionato due diverse condotte. In primo luogo la compagnia telefonica aveva ostacolato l’accesso dei concorrenti all’infrastruttura, opponendo un numero “ingiustificatamente elevato” di rifiuti all’attivazione di servizi sia di telefonia vocale, sia di Internet a banda larga. Servizi che poi i competitor avrebbero fornito ai clienti finali. Telecom era stata dunque ritenuta responsabile di avere trattato gli ordinativi provenienti dagli altri operatori in modo discriminatorio rispetto a quelli provenienti dalle proprie divisioni interne.

In secondo luogo Telecom era stata sanzionata per avere attuato sconti rilevanti alla clientela business tali da non consentire a concorrenti altrettanto efficienti di operare nello stesso segmento di mercato in modo redditizio e su base duratura.

 

 

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