Cdra vince per Terna al TAR Palermo nel giudizio sui costi per i lavori delle rete tramviaria di Palermo

Con sentenza n. 555 del 13 marzo 2025, il TAR Palermo Sez. V, in pieno accoglimento del ricorso proposto da Terna, difesa dall’avvocato Carlo Comandè, ha statuito nel senso di ritenere che gli oneri economici per la risoluzione dell’interferenze tra la nuova rete del Tram di Palermo ed i sottoservizi esistenti gravano unicamente in capo all’ente aggiudicatore, annullando pertanto i provvedimenti con i cui il Comune di Palermo aveva preteso di imporre tali costi alla Società ricorrente.

Sul punto, il Tar, accogliendo integralmente le ragioni della Società ricorrente, ha riconosciuto la prevalenza, nell’ambito dei lavori pubblici, dell’art.27 del Codice degli appalti sul Codice della Strada, fornendone altresì una corretta interpretazione tale da escludere oneri economici per gli enti gestori investiti dalla progettualità’ dell’opera pubblica.

La pronuncia merita di essere segnalata anche per un altro rilevante profilo, ed infatti è stato accolto anche il terzo motivo di impugnazione, con cui la società ricorrente aveva contestato la scelta dell’amministrazione di limitare gli interventi di risoluzione delle interferenze ai soli sottoservizi collocati entro i 70 cm dalla piattaforma tramviaria. Il TAR ha chiarito come tale criterio sia arbitrario e inapplicabile alla rete di Terna, poiché essendo un criterio numerico rigido senza alcuna analisi tecnica sugli effetti di lungo periodo denuncia un grave difetto di istruttoria.

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