CBA al fianco di BMH21 davanti al Consiglio di Stato per l’autorizzazione di un impianto a biometano in Veneto

Con la sentenza n. 6027 del 10 luglio 2025, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dai Comuni di Salizzole, Nogara e Sanguinetto, contro l’autorizzazione concessa alla società BMH21 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano nel Comune di Concamarise.

BMH21 è stata assistita da CBA Studio Legale e Tributario, con un team guidato dal partner Fabrizio Magrì, supportato dalla senior associate Barbara Orlando e dall’associate Massimino Crisci.

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha affrontato un nodo interpretativo nella disciplina della conferenza di servizi: la legittimazione alla partecipazione e l’individuazione dei soggetti titolati a prendere parte nel procedimento autorizzatorio.

Il caso trae origine dalla contestazione, da parte dei Comuni limitrofi, del mancato coinvolgimento nella conferenza per autorizzare un impianto di produzione di biometano localizzato nel territorio di un diverso ente comunale, il Comune di Concamarise. Secondo i ricorrenti, l’opera avrebbe comportato ricadute significative anche sui loro territori, richiedendo la loro partecipazione al procedimento.

Il Consiglio di Stato ha rigettato la contestazione, riaffermando un principio consolidato ma oggetto di tensioni applicative: la partecipazione al procedimento amministrativo, anche nella forma strutturata della conferenza di servizi, presuppone un interesse giuridicamente qualificato e non può fondarsi su effetti di mera prossimità territoriale o su impatti generici e riflessi.

Tale principio mira a garantire certezza e funzionalità al procedimento amministrativo, in particolare nei casi in cui la molteplicità di interessi coinvolti rischia di dilatare tempi e confini del confronto procedimentale.

Il Consiglio di Stato, coerentemente, ricostruisce la natura della conferenza di servizi come luogo giuridico di cooperazione procedimentale tra soggetti dotati di un titolo legittimante, funzionale alla composizione degli interessi pubblici primari coinvolti.

In questa prospettiva, la sentenza ricostruisce la nozione di “amministrazione interessata” non come formula aperta o estensibile, ma come categoria giuridicamente definita, fondata su una relazione diretta tra competenze istituzionali e interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Nella foto, da sinistra a destra, Fabrizio Magrì, Barbara Orlando e Massimino Crisci.

letizia.ceriani@lcpublishinggroup.it

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