Carnelutti con Eni per un reclamo al Tribunale di Napoli
Lo studio Carnelutti, con un team composto dal socio Margherita Barié e dal senior associate Marco Annoni, ha assistito Eni in un procedimento per reclamo alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Napoli proposto da una società operante nel settore della gestione di impianti di distribuzione carburante con sede nella provincia di Salerno.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli si era espresso in data 25 marzo 2016 su una serie di condotte per contraffazione di marchi e concorrenza sleale poste in essere dall’allora resistente, concedendo a Eni, previa pronuncia inaudita altera parte, tutte le misure da questa richieste. In tale occasione il Tribunale partenopeo aveva altresì rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla resistente, fondata su una interpretazione della clausola sul Foro competente contenuta in un contratto stipulato tra le parti e successivamente risolto prima della scadenza naturale dello stesso, condannando altresì la resistente al pagamento di ulteriori spese per lite temeraria. Il reclamo è stato proposto esclusivamente per contestare la asserita errata interpretazione svolta dal Giudice di prime cure rispetto all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla resistente.
Con provvedimento del 15 giugno 2016 il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha confermato che la clausola sul Foro competente contenuta nel contratto intercorso tra le parti “riguarda controversie che derivano o sono comunque connesse al contratto, cioè le cause che trovano la loro fonte causale nel contratto o sono a queste connesse. Poiché nel presente procedimento non si controverte in merito a condotte poste in essere in violazione del contratto (…) ma di condotte di contraffazione e concorrenza sleale, che hanno solo come antecedente il contratto ma non sono «connesse» allo stesso, va ritenuta sussistente la competenza per territorio del Tribunale adito, come correttamente stabilito dal Giudice di prime cure”. La decisione costituisce un interessante precedente giurisprudenziale in relazione all’interpretazione della clausola sul Foro competente e alla possibilità di deroga alle previsioni ivi contenute.