Campeis, sentenza di rilievo sulle operazioni “baciate”

Lo studio Avvocati Campeis, con un team composto da Massimiliano Campeis (nella foto) e Giovanni De Cal, ha ottenuto un’importante dal Tribunale di Venezia relativamente alle operazioni bancarie c.d. “baciate” poste in essere da Banca Popolare di Vicenza.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con sentenza n. 870/2019 del 26/4/2019, ha stabilito che possono proseguire le cause proposte in sede ordinaria dalle vittime di operazioni c.d. baciate, nonostante la sopravvenuta sottoposizione di Banca popolare di Vicenza (Bpvi) a liquidazione coatta amministrativa.

Il caso riguarda un cliente che era stato indotto ad acquistare azioni Bpvi, il cui prezzo era stato pagato con provvista messagli a disposizione dalla banca stessa, attraverso la concessione di un finanziamento, a fronte della garanzia che l’operazione sarebbe per lui risultata neutra e a costo zero. Il cliente si è poi invece ritrovato titolare di azioni prive di valore, ma debitore della restituzione delle somme erogategli per l’acquisto.

Il tema riguardava l’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 3 del Testo unico bancario, secondo cui «contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione».

Il Tribunale di Venezia ha ora offerto un’interpretazione restrittiva della norma, stabilendo che non possa essere negata «la proseguibilità di quelle domande che mirano a tutelare diritti che non potrebbero trovare mai risposta, né positiva, né negativa, nell’ambito della procedura; per esempio, le domande di accertamento negativo del credito della procedura contro il soggetto contraente in forza di titolo invalido, o risolto, che ha interesse a vedersi liberato dal debito. (…) La pronuncia demolitoria o di accertamento di nullità o inefficacia del contratto, infatti, in generale, da un lato apre la via all’accertamento della inesistenza dei debiti che ancora sussisterebbero in forza del contratto (…), il che è ammissibile in questa sede; ma essa dall’altro lato può costituire il prodromo di possibili domande restitutorie (…) o risarcitorie che invece non sono ammissibili».

Si apre così la strada a un accertamento meritale in ordine alla legittimità o meno delle pretese che la banca potrebbe avanzare nei confronti dei clienti in forza delle operazioni baciate.

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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