Calcioscommesse, Lca nel proscioglimento del calciatore Enrico Brignola

Lo scorso 10 settembre le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello della Figc hanno confermato il proscioglimento del calciatore Enrico Brignola, attualmente al Catanzaro, nell’ambito del procedimento sportivo promosso dalla Procura Federale con il deferimento del 28 maggio 2024, relativo alla cd. vicenda “calcioscommesse”.

Lca studio legale, con un team multidisciplinare guidato dal partner Federico Venturi Ferriolo e dal managing associate Paolo Erik Liedholm, e composto dagli associate Lorenzo Vittorio Caprara e Nicolò Peri, ha assistito il calciatore in tutte le fasi del procedimento, dimostrando la sua estraneità rispetto ai fatti oggetto del deferimento.

“Siamo orgogliosi del risultato ottenuto e del lavoro svolto dal nostro team, che consente al calciatore di mettere definitivamente da parte questa spiacevole vicenda, potendosi così concentrare esclusivamente sullo sviluppo della propria carriera sportiva” ha commentato l’avvocato Venturi Ferriolo.

La difesa

Il team di Lca ha in primo luogo censurato il metodo seguito dalla Procura, eccependo la nullità del deferimento per genericità e indeterminatezza dell’imputazione e mettendo in risalto le lacune e le contraddizioni presenti nella testimonianza chiave della vicenda processuale, su cui la Procura fondava l’intero impianto accusatorio. La difesa ha sottoposto tale testimone a indagini difensive, avvalendosi di un istituto fortemente utilizzato nel procedimento penale, nell’ambito di un procedimento sportivo.

I legali hanno fornito quindi una diversa ricostruzione dei fatti, accolta prima dal Tribunale Federale Nazionale e poi dalla Corte Federale d’Appello, che hanno sancito la totale estraneità di Brignola rispetto ai fatti oggetto di accusa.

La difesa, richiamando una consolidata giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, ha poi rilevato l’impossibilità di tipizzare una responsabilità corale ai fini della configurazione di un illecito sportivo.

Il team ha prodotto, in aggiunta al verbale delle indagini difensive, tutta una serie di documenti idonei a provare la totale estraneità del calciatore rispetto al fenomeno delle scommesse calcistiche.

Le pronunce

Già il Tribunale Federale Nazionale, con la decisione n. 40 pubblicata il 7 agosto 2024, aveva accolto integralmente la linea difensiva e prosciolto Brignola, rilevando come la Procura avesse contestato a tutti e quattro gli incolpati lo stesso generico capo di imputazione; nei confronti di Brignola non era stato possibile individuare neanche una gara calcistica sulla quale avrebbe scommesso.

Le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello, con la decisione n. 34 pubblicata il 20 settembre 2024, hanno rigettato il ricorso della Procura Federale e sottolineato come, sebbene nel processo sportivo possano essere fatti valere elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica del “più probabile che non”, tale grado di certezza debba essere comunque conseguito sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, e cioè corrispondenti a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza.

La Corte ha ritenuto che gli indizi a carico di Brignola non presentassero un grado di univocità e significatività atto a fondare un giudizio di responsabilità personale; ribadendo inoltre l’inammissibilità in sede disciplinare di ricostruzioni accusatorie dei fatti in termini di responsabilità cd. “corale”, che viola il principio di tipicità e personalità dell’illecito sportivo e si pone in contrasto con il principio di legalità. La rappresentazione di un contesto obiettivamente degradato – in cui “tutti scommettevano su tutto” – non vale dunque da sola a fondare un giudizio di responsabilità disciplinare per violazione del divieto di scommesse calcistiche a carico di singoli calciatori.

Nella foto da sinistra: Lorenzo Vittorio Caprara, Federico Venturi Ferriolo e Paolo Erik Liedholm.

redazione@lcpublishinggroup.it

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