BOTTINI DI TOFFOLETTO: AUMENTO DEL LAVORO PER GLI AVVOCATI SOPRATTUTTO IN AVVIO

Oggi abbiamo sentito l'avvocato Aldo Bottini partner dello studio Toffoletto De Luca Tamajo e soci al quale abbiamo posto alcune domande sulla riforma del mercato del lavoro.

D. Avvocato Bottini, è stato appena varato il nuovo disegno di legge. Cosa cambia sull'articolo 18 rispetto ad oggi e rispetto alla precedente versione di qualche giorno fa?

R. Rispetto ad oggi, la novità principale è che in caso di licenziamento riconosciuto invalido la reintegrazione non è più l'unica sanzione che il giudice deve necessariamente applicare: la conseguenza del licenziamento ingiustificato potrebbe essere anche solo un indennizzo economico, da 12 a 24 mensilità. La reintegrazione rimane in caso di licenziamento discriminatorio, di licenziamento per ragioni oggettive di cui venga accertata la "manifesta insussistenza" o di licenziamento per ragioni soggettive, qualora venga accertato che il fatto non contestato non sussiste o il lavoratore non lo ha commesso, oppure che il fatto rientra tra i comportamenti punibili con una sanzione conservativa secondo il contratto collettivo applicabile. Una novità importante e positiva, nei licenziamenti per ragioni oggettive e disciplinari, è che alla reintegrazione si accompagna un risarcimento limitato nel massimo a dodici mensilità, anche se la sentenza interviene dopo anni dal licenziamento. Rispetto invece a quanto annunciato dal Governo inizialmente, c'è un arretramento in termini di flessibilità: il progetto originario infatti, escludeva la reintegrazione per i licenziamenti economici (cioè per giustificato motivo oggettivo), prevedendo sempre e solo il rimedio dell'indennizzo economico. C'è poi la procedura di conciliazione preventiva, che creerà certamente problemi alle aziende: non è difficile immaginare che molti, preavvisati dell'intenzione aziendale di licenziarli, saranno tentati di "darsi malati" per sospendere gli effetti del licenziamento.

D. Quali vantaggi offre davvero sia sulla flessibilità in uscita che sulle garanzie in entrata?

Il vero vantaggio in termini di flessibilità in uscita sarebbe stato per le aziende quello della prevedibilità dei costi. Il ritorno (rispetto all'ipotesi originaria) della reintegrazione nei casi di licenziamento economico vanifica in gran parte tale vantaggio, dal momento che il concetto di "manifesta insussistenza" del fatto posto a base del licenziamento è particolarmente evanescente e ci vorrà comunque del tempo perché la giurisprudenza elabori un orientamento consolidato al riguardo. Si torna insomma ad una situazione di incertezza sugli esiti del giudizio, con ampliamento dei margini di discrezionalità dei giudici. Per quanto riguarda l'ingresso nel mercato del lavoro, la novità più rilevante consiste nella possibilità di stipulare il primo contratto a termine (o la prima somministrazione a termine) con un lavoratore senza necessità di motivazione alcuna, per una durata non superiore a sei mesi.

D. Cosa succede per quelle categorie, quasi sempre di under 40, che da sempre lavorano a progetto o a tempo determinato o a partita iva pur avendo un sostanziale rapporto di subordinazione con il datore di lavoro?

I contratti a progetto e le collaborazioni autonome "a partita IVA" vengono sottoposti a requisiti più stringenti, all'evidente scopo di scoraggiarli convogliando i giovani verso il lavoro subordinato, nella forma (iniziale) del contratto a termine e soprattutto del contratto di apprendistato, che si vuole far diventare la via di accesso principale al mondo del lavoro. Viene infatti ampliato il numero massimo di apprendisti che è possibile assumere, anche se la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato è condizionata alla conferma a tempo indeterminato di almeno la metà degli apprendisti assunti nel triennio precedente (per i primi tre anni dall'entrata in vigore della legge la percentuale è ridotta al 30%).

D. Cosa cambia per il mercato legale e per chi come lei opera da consulente delle aziende?

Le nuove norme investono buona parte degli istituti principali del diritto del lavoro, e quindi la richiesta di consulenza, soprattutto nella fase di prima applicazione, non potrà che aumentare. La complessità dell'impianto normativo richiederà sempre più l'apporto di una consulenza altamente specializzata.

D. Ci sarà un aumento dei contenziosi?

E' inevitabile, anche perché alcune espressioni usate nell'articolato non sono affatto chiare. L'idea che il tentativo preventivo obbligatorio di conciliazione possa ridurre il contenzioso giudiziario è poi puramente illusoria, come le esperienze del passato dimostrano. Per di più, tale tentativo preventivo è affidato a soggetti che non dispongono della necessaria competenza tecnica, il che complicherà le cose invece di semplificarle.

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