Bonetti & Delia nella riammissione dei candidati al concorso funzionari giudiziari al TAR Lazio

La prima sezione del TAR Lazio ha accolto il ricorso di Bonetti e Delia studio legale sul concorso di reclutamento di 2.329 funzionari giudiziari del Ministero della Giustizia a cui avevano presentato domanda in 115mila.

Appena 7mila erano stati gli ammessi alla seconda prova. Alcuni esclusi hanno ricorso al TAR che, avallando la tesi dell’avvocato Santi Delia (nella foto), name founder dello studio, ha accolto il ricorso consentendo ai ricorrenti di ottenere l’ammissione alle successive prove scritte da cui erano stati esclusi.

A differenza di quanto prospettato in altri ricorsi fondati su altri aspetti e che lo stesso TAR Lazio ha respinto, la strategia dello studio, questa volta, si è concentrata nell’individuazione di censure specifiche su due quesiti ritenuti errati che il TAR Lazio ha confermato essere, appunto, sbagliati.

Si trattava, in particolare, dei quesiti nn. 26, che riguardavano il tema dell’obbligatorietà e gratuità dell’insegnamento nel nostro Paese, e 30 riferito alle “forme di raccordo di tipo organizzativo tra Stato e Regioni”. Il TAR ha stabilito l’importante principio di diritto valido in tutti i concorsi pubblici a risposta multipla secondo cui, a differenza di quanto sostenuto dal Ministero, “l’illegittimità dei quesiti n. 26 e 30 verrebbe accertata solo nei confronti del ricorrente, senza alcun automatico pregiudizio nei confronti degli altri partecipanti ammessi alla prova scritta”. Ciò vuol dire, commenta l’Avvocato Santi Delia, name founder di Bonetti & Delia, “che al fine di dimostrare l’interesse al ricorso è sufficiente limitare tale prova alla distanza del singolo ricorrente e non coinvolgere, come sosteneva l’Amministrazione, tutti gli altri candidati con una probatio diabolica impossibile da fornire”. Si tratta di tesi che supera, frontalmente, quella sostenuta da altre sezioni del TAR che, proprio su tale aspetto, si erano limitatate a rigettare analoghi motivi riguardanti altri concorsi.

Secondo i giudici di via Flaminia, inoltre, erroneamente il Ministero richiama la propria discrezionalità a fronte di contestazioni dei ricorrenti sul testo delle domande somministrate. “Affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta (TAR Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all’amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l’eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un’unica risposta corretta”.

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