Blocco tariffe energetiche, Cintioli vince per Enel e Acea contro Agcm
Lo studio Cintioli & associati, con il socio fondatore Fabio Cintioli (nella foto a sinistra) e il socio Paolo Giugliano (nella foto a destra) per Enel Energia e per Acea Energia, l’annullamento (ad opera del TAR Lazio) dei due provvedimenti cautelari del 12 dicembre 2022 e del 29 dicembre 2022 con cui l’Agcm – Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva ordinato di sospendere gli aggiornamenti dei prezzi delle offerte per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale.
Il team in house di Enel Energia è stato guidato dal general counsel Giulio Fazio, dal responsabile legal and corporate affairs Italy Maurizio Russo e dal responsabile legal and corporate affairs retail Italy Tiziana Tosti.
Il team in house di Acea Energia è stato invece guidato dal general counsel del gruppo Acea Elisabetta Scosceria, dal responsabile unità legale pubblico di Acea Flaminia Bedini e dal responsabile dell’unità legale e societario di Acea Energia Laura Bosso.
La vicenda e le due pronunce
Secondo la tesi sostenuta dall’Agcm, che pure aveva avuto ampia eco mediatica, tali aggiornamenti di prezzo ricadevano nel divieto di apportare modifiche unilaterali alle condizioni generali di contratto introdotto dall’art. 3 del Decreto Aiuti bis. Secondo l’autorità, infatti, questa disposizione aveva disposto un congelamento delle condizioni economiche praticate dagli operatori economici, vietando ogni aumento ed imponendo alle imprese di energia di farsi carico degli aumenti dei costi dell’energia.
Il TAR Lazio, con sentenze n. 8398 del 17 maggio 2023 e n. 8575 del 19 maggio 2023, ha accolto il ricorso di entrambe le società, affermando che, diversamente da quanto aveva sostenuto Agcm nei due provvedimenti cautelari, “non appare esser stato imposto dal legislatore alcun divieto all’aggiornamento delle condizioni economiche scadute…” e rilevando che “…non appare corretto l’iter logico seguito dall’Autorità nell’adozione del provvedimento cautelare (rectius, dei due provvedimenti cautelari), risultando insussistente il fumus boni iuris che ne legittimava l’adozione”. Per tale ragione, la sentenza ha concluso che “alla luce della documentazione raccolta nel primo segmento dell’istruttoria, non si apprezza la violazione delle disposizioni contrattuali né dell’art. 3 d.l. 115 cit.”.