BIRD & BIRD VINCE NEL CASO FREDDY VS 1861 UNITED
Sentenza favorevole per Massimiliano Mostardini (nella foto) e Stefano Pravettoni, dello studio Bird & Bird nel contenzioso tra l'agenzia pubblicitaria 1861 United srl suo cliente, e la Freddy spa su adempimento, risoluzione e recesso nei contratti di agenzia pubblicitaria.
Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta dell'azienda committente di sciogliere il contratto con l'agenzia per "inadempimento", ai sensi dell'art. 1453 c.c. in quanto non soddisfatta delle proposte e delle idee presentate per la nuova campagna pubblicitaria.
«Se pur non può essere messo in dubbio il diritto della committente di esprimere il proprio dissenso o non apprezzamento delle idee elaborate dall'agenzia pubblicitaria – ha motivato il Tribunale – il fatto che queste non siano approvate non può fondare automaticamente un giudizio di inadempimento in capo alla stessa». È quindi del tutto “fisiologico” che il committente non approvi le proposte e chieda modifiche all'agenzia rispetto a quanto offerto, ma deve anche dare la possibilità alla stessa di apportare tali migliorie.
Per parlare di “grave inadempimento” l'agenzia non si sarebbe dovuta curare delle criticità mosse dal suo committente o alle richieste di correzioni o aggiustamenti, ma, secondo il Tribunale di Milano, non era questo il caso.