Biometano in area agricola, vince Policoro Green. Gli avvocati in campo
Gli avvocati Andrea Sticchi Damiani (in foto) e Daniele Chiatante, coadiuvati dall’avvocata Rebecca Santoro, hanno assistito Policoro Green società agricola nel giudizio davanti al Consiglio di Stato promosso dal Comune di Policoro in relazione all’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano in area agricola.
Con la sentenza pubblicata il 3 agosto 2026, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Comune, confermando la pronuncia n. 57/2026 del TAR Basilicata-Potenza e, quindi, la legittimità del titolo abilitativo rilasciato dalla Regione Basilicata per l’impianto, ammesso agli incentivi del PNRR.
Il Collegio ha respinto sia le censure di carattere procedurale sia quelle relative alle valutazioni compiute dalla Regione durante l’iter autorizzativo.
Sul primo fronte, il Consiglio di Stato ha ritenuto rilevante l’effettiva possibilità per il Comune di partecipare alla conferenza di servizi, chiarendo che la convocazione è funzionale a consentire la concreta partecipazione dell’ente al procedimento.
Nel merito, la pronuncia ha riconosciuto la rilevanza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto, qualificato come impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili (FER) e funzionale al perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica.
La sentenza affronta inoltre il tema della localizzazione degli impianti in zona agricola, precisando che le prerogative comunali in materia di governo del territorio devono essere esercitate nel rispetto del quadro normativo nazionale ed europeo favorevole allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Le previsioni comunali non possono quindi impedire indirettamente la localizzazione di questi impianti nelle aree agricole.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato anche sugli aspetti ambientali e archeologici, confermando che le prescrizioni archeologiche attengono alla fase esecutiva e che, in assenza di interferenze dirette con siti protetti, la necessità della V.Inc.A. presuppone la presenza di un rischio concreto e significativo di interferenze indirette, non essendo sufficiente la sola prossimità a siti della Rete Natura 2000.
La decisione ha infine ribadito la portata dell’autorizzazione unica, idonea a ricomprendere i diversi profili autorizzativi e ad assumere, quando necessario, valore di variante allo strumento urbanistico.