BARDEHLE VINCE CON TIMBERLAND CONTRO CISALFA

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata in data 11 giugno 2013, ha riconosciuto il diritto di TIMBERLAND, assistita da Giovanni F. Casucci (in foto), Niccolò Ferretti e Serena Tavolaro dello studio Bardehle Pagenberg (tra i premiati all'ultima edizione del legalcommunity ip awards del 17 giugno) di opporsi all’importazione del modello di scarponcino recante codice 10061M (ovvero taglia media), prodotto nella repubblica Dominicana e oggetto di importazioni parallele extra UE commercializzato, in Italia, dalla società CISALFA SPORT SRL (a sua volta rifornitasi dalla società FC TRADE, rimasta contumace, e acquirente delle calzature provenienti dalla società inglese FINNAN LIMITED, estranea al giudizio). In particolare, il Tribunale di Milano ha disatteso le difese svolte dalla convenuta CISALFA in ordine al preteso esaurimento del diritto di marchio TIMBERLAND, confermando, quindi, l’assetto dell’onere probatorio ordinario, che impone all’importatore di provare il consenso del titolare all’immissione in commercio nello spazio SEE della specifica partita di merci oggetto di controversia, non già, in generale, al tipo di prodotto. La decisione si distingue, dunque, per l’interessante interpretazione dell’onere probatorio, codificata nella sentenza della Corte di Giustizia, nel caso VAN DOREN. Nella fattispecie in esame, infatti, il Tribunale di Milano non ha ravvisato “i presupposti previsti dalla Corte di Giustizia per spostare sul titolare del marchio l’onere di provare – il mancato – consenso all’immissione nello spazio SEE dei prodotti litigiosi (presupposti ravvisati nella sussistenza di un sistema di distribuzione esclusiva da parte del titolare) né la ratio sottesa a tale scelta, ossia, il concreto rischio di compartimentazione dei mercati. Il sistema di distribuzione selettiva di Timberland quindi non rientra in tale logica. La sentenza ha, conseguentemente, inibito alle convenute ogni attività di importazione e commercializzazione degli scarponcini recanti codice 10061M, fissando la penale, pari a 100 euro per ogni violazione e disponendo l’ordine di ritiro dei prodotti dal mercato. Per quanto concerne, poi, il risarcimento, TIMBERLAND si è visti riconosciuti  90 mila euro, a titolo di danni, oltre alle spese legali.

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