Giovanni Casucci, assieme a Francesca Tomasino (in foto), dello studio Bardehle Pagenberg, ha ottenuto per Mattiolo Couture, Kawada e Gai Mattiolo Fashion Sa dal Tribunale di Milano la seconda conferma del provvedimento di sequestro e inibitoria ottenuto in data 24 marzo 2014, già in prima battuta confermato con ordinanza del data 30 giugno 2014.
Mattiolo Couture una è società di diritto Lussembughese, titolare di un ampio portafoglio di marchi inerenti il patronimico “gai mattiolo” che lo stilista aveva trasferito in capo ad essa, operazione supportata da terzi soggetti finanziatori (KAWADA) per svariati milioni di euro. Tale portafoglio ha formato oggetto di sequestro giudiziario penale per motivi legati ad esigenze erariali. Lo stilista Gai Mattiolo, dopo varie vicissitudini giudiziarie relative alle proprie condotte imprenditoriali, nonostante abbia ricevuto in gestione il predetto portafoglio marchi, ha violato i diritti della Mattiolo Couture e verso la Custodia della Procura della Repubblica, dapprima depositando una registrazione a titolo personale in Italia e poi una domanda di registrazione in sede comunitaria (UAMI), presumibilmente per eludere gli oneri retributivi cui sarebbe sottoposto nei confronti della Procura della Repubblica, con l‘oggettivo effetto di mettere a rischio il valore dei marchi di titolarità della Mattiolo Couture, che se inutilizzati sarebbero soggetti a decadenza.
L’Uami ha cancellato (il 27 giugno 2013) la registrazione riconoscendone la chiara nullità mentre il Tribunale di Milano ha confermato per ben tre volte in sede cautelare l’illecita condotta dello stilista a danno della Mattiolo Couture inibendo l’uso del marchio nazionale “mattiolo” illecitamente registrato. La vicenda, decisamente e chiara semplice secondo il Tribunale di Milano in termini di diritti esclusivi, ha trovato oggi conferma in sede della seconda istanza di revoca formulata dalla difesa dello stilista. A nulla sono valsi i tentativi di spostare l’attenzione su altri temi relativi al processo penale intentato dallo stilista su una presunta sottrazione di quote sociali al portatore asseritamente (ma senza alcuna prova scritta) rivendicate in proprietà dallo stilista. Pertanto i soli marchi che potranno essere utilizzati dallo stilista non potranno che essere in segni “gai mattiolo” oggetto di titolarità della Mattiolo Couture.