Appalti, Stefanelli vince al Tar Bari per Zini Elio

Lo studio Stefanelli & Stefanelli, con Andrea Stefanelli (nella foto), ha ottenuto un’importante sentenza avanti al TAR Puglia, Bari (sez. III, sentenza n. 575 del 27 aprile 2022) con la quale è stato respinto il ricorso e confermata l’aggiudicazione alla società Zini Elio della gara concernente l’affidamento del servizio di ripristino post incidente lungo le strade provinciali e comunali della provincia di Foggia.

La pronuncia

Il giudice pugliese, accogliendo totalmente le tesi difensive dell’aggiudicataria, ha sancito alcuni importanti principi. A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente seconda classificata, né l’esatta “ubicazione” delle sedi operative per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione, né tantomeno l’identità dei singoli centri si devono considerare requisiti di partecipazione alla gara.

La lex specialis, infatti, statuiva chiaramente che solo l’affidatario – e non anche il concorrente – avrebbe dovuto  “fornire la mappatura dei centri logisti” (Capitolato, art. 10), mentre oggetto di valutazione in fase di gara da parte della Commissione giudicatrice sarebbe stato “l’impianto complessivo del progetto tecnico offerto dai concorrenti” per lo svolgimento della concessione.

Il TAR ha inoltre ribadito che nel settore delle concessioni come quello in esame esistono due categorie di gare: quelle nelle quali viene chiesto di indicare già in sede di gara la dislocazione dei CLO – e nelle quali quindi l’indirizzo dei centri logistici diventa un elemento valutativo da parte della commissione – e procedure come quella oggetto di causa in cui ciò non rileva ai fini partecipativi ma solo esecutivi proprio per promuovere al massimo il principio del favor partecipationis (cfr. Cons. di Stato, sez. V, sentenza n. 722/2022).

Il TAR pugliese ha altresì affermato che alcuni dei requisiti di partecipazione alla gara, nello specifico l’iscrizione alla CCIAA coerente con l’oggetto della concessione e le relative iscrizioni ANGA, proprio in quanto requisiti partecipativi, non debbono essere posseduti dal singolo Centro logistico, bensì solo dal concorrente.

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