Appalti, Pnrr e regolarità fiscale: Ponti DePauli vince al CdS per un consorzio di imprese di costruzioni
Luca Ponti e Luca De Pauli (nella foto), name partner dello studio Ponti DePauli Partners di Udine, hanno ottenuto in Consiglio di Stato un’importante pronuncia in tema di requisiti di partecipazione alle gare pubbliche, relativamente al requisito della regolarità fiscale.
Il caso all’esame era veramente peculiare: nell’ambito degli appalti Pnrr, caratterizzati da tempi di realizzazione molto brevi, una stazione appaltante pubblica aveva concesso un termine brevissimo (di appena 5 giorni) alla aggiudicataria, per chiarire una serie di complesse e articolate posizioni fiscali che la riguardavano, afferenti in particolare avvisi bonari spontaneamente rateizzati e un pignoramento, effettuato dall’erario su di un credito presso altra amministrazione.
Con particolare riferimento a quest’ultima posizione, l’ente – dopo essersi riservato un tempo molto più lungo per decidere, e senza avanzare altre richieste di chiarimento – aveva alla fine deciso di escludere il concorrente non ritenendo la situazione regolarizzata, diversamente da altri soggetti pubblici, che negli stessi giorni avevano affidato altri appalti alla stessa ditta, ritenendola invece – e sempre sugli stessi presupposti – pienamente regolare ai fini della posizione fiscale.
La Sezione V del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 890 del 4 febbraio 2025, in accoglimento delle tesi dell’appellante (un consorzio stabile di imprese di costruzioni) ha invece ritenuto che il pignoramento della somma, accompagnato dalla immediata dichiarazione della interessata di trattenerla versandola alla Agenzia delle Entrate, potesse costituire “ben più di un impegno”.
“Da ciò consegue, dunque, la necessità, da parte della stazione appaltante, di approfondire la valutazione anche su tali profili in sede di contraddittorio procedimentale con l’odierna appellante, al fine delle conseguenti finali determinazioni in ordine all’affidabilità o meno dell’operatore economico. Tale approfondimento, invero, non c’è stato in ragione della rilevanza dell’oggetto dell’appalto e della necessità del sollecito inizio dei lavori e, dunque, dello strettissimo termine concesso a parte appellante per fornire le sue controdeduzioni; termine di certo insufficiente, anche in relazione alla difficoltà di reperire la documentazione probatoria con sollecitudine e della gravità della conseguenza espulsiva” (Cons. Stato, sez. V, 4.2.2025, n. 890).