Alla Consulta il giudizio di legittimità sulla tassazione 2023 degli extraprofitti energetici. Tutti gli studi legali
Il Tar Lazio, per mezzo di diverse ordinanze, ha rimesso alla Corte costituzionale l’esame delle disposizioni sulla tassazione degli extraprofitti delle aziende energetiche stabilita dalla legge di bilancio 2023 (legge n.197/2022). Una misura, quella del “contributo di solidarietà temporaneo”, a cui diversi operatori energetici si sono opposti in via giurisdizionale, sostenendone l’illegittimità.
Sono diversi gli studi legali che stanno prendendo parte ai relativi contenziosi.
Lo studio legale Gianni & Origoni assiste Esso Italiana con un team composto dai partner Elisabetta Gardini, Antonello Lirosi e Luciano Bonito Oliva, coadiuvati dall’associate Giada Tombesi.
Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito la società Engycalor Energia Calore con un team composto da Nico Moravia, responsabile del team Public Law, dai partner Fabrizio Arossa e Federico Mercuri, con l’associate Giulia Valenti.
Altre società energetiche sono invece assistite da Cdra, con il socio fondatore Carlo Comandè e gli avvocati Enzo Puccio e Serena Caradonna; dallo studio Fraccastoro con gli avvocati Giorgio Fraccastoro e Clizia Calamita di Tria; dallo studio Salvini & soci con la professoressa Livia Salvini e gli avvocati Davide De Girolamo e Sarah Supino.
Anche gli studi Cintioli e Associati (con il prof. Fabio Cintioli e l’avvocato Paolo Giugliano) e Tremonti Piccardi Romagnoli e Associati (con il prof. Giulio Tremonti e l’avvocato Giuseppe Pizzonia), hanno agito per conto di un primario operatore del settore elettrico.
Impegnato al fianco di un ulteriore primario operatore del comparto, anche lo studio Dla Piper con i partner Germana Cassar e Domenico Gullo e dagli avvocati Mattia Malinverni e Michele Rondoni.
I quesiti
Il Tar ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in primo luogo, in relazione alla violazione dell’art. 117 della Costituzione, in quanto norma che rinvia alla legislazione europea; in particolare, la previsione di un contributo potrebbe violare il regolamento n. 1854 del 2022, in quanto il legislatore italiano avrebbe applicato il contributo anche ad operatori diversi da quelli individuati a livello europeo.
Inoltre, avendo il contributo di solidarietà natura tributaria, il giudice amministrativo ha delineato anche la possibile violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione. Sottolineando in particolare che il contributo di solidarietà colpisce una manifestazione di capacità contributiva già sottoposta a tassazione, imponendo il pagamento del contributo di solidarietà su redditi già gravati – seppur solo in parte – dal contributo straordinario imposto per l’anno 2022.
Infine, il Tar ha sollevato questione di costituzionalità anche in relazione al fatto che le disposizioni in questione hanno previsto la non deducibilità del contributo.