Aiuti di Stato: le misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19

di Alessandro Boso Caretta*, Domenico Gullo*, Matteo Bozzo**, Massimo D’Andrea**, Bice Di Sano**

L’emergenza legata alla pandemia apre una breccia nel rigoroso regime europeo in materia di aiuti di Stato.  Il 19 marzo 2020, preso atto della gravità dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 e dei suoi effetti sull’economia, la Commissione europea ha adottato un quadro normativo temporaneo in materia di aiuti di Stato, per consentire agli Stati membri di concedere aiuti finanziari alle imprese volti a garantire che esse dispongano di sufficiente liquidità e che sia preservata la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia.

Il Temporary Framework individua categorie di aiuti ritenuti in linea di principio leciti, in quanto giustificati dalla situazione eccezionale di emergenza. Gli aiuti ricadenti in queste categorie dovranno  essere notificati anch’essi dagli Stati alla Commissione ma potranno beneficiare di procedure rapide di approvazione.

Le misure delineate nel Temporary Framework comprendono, in sintesi:

Ø sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e agevolazioni fiscali, con cui gli Stati membri potranno concedere fino a 800.000 euro a un’impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;

Ø garanzie pubbliche su prestiti bancari con tassi di interesse agevolato, di durata non superiore a sei anni;

Ø prestiti pubblici agevolati, che presentano tassi di interesse più favorevoli e sono idonei a soddisfare il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti delle imprese;

Ø garanzie e prestiti agevolati tramite banche, da trasferire ai beneficiari finali sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori;

Ø assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.

Con un successivo emendamento adottato il 3 aprile 2020, per sostenere ulteriormente l’economia degli Stati membri e accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di beni necessari per far fronte all’emergenza epidemiologica, la Commissione europea ha esteso l’ambito di operatività del Temporary Framework alle seguenti categorie di aiuti:

Ø sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per attività di ricerca e sviluppo connesse al COVID-19 e alle relative terapie antivirali;

Ø aiuti agli investimenti per la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture finalizzate a testare, sviluppare e migliorare beni necessari per far fronte all’emergenza epidemiologica (farmaci, vaccini, ventilatori, dispositivi di protezione, strumenti diagnostici), che possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o garanzie a copertura delle perdite;

Ø aiuti agli investimenti per la produzione dei beni sopra indicati, anch’essi erogabili sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o garanzie a copertura delle perdite;

Ø differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali, ad ulteriore sostegno dell’occupazione;

Ø sovvenzioni salariali per i dipendenti, per contribuire ai costi salariali del personale delle imprese operanti in settori o regioni maggiormente colpiti dalla crisi sanitaria in corso.

Tutte le misure che ricadono nel Temporary Framework sono soggette a specifiche condizioni, e si applicano alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019. Il quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2020, ma potrà essere prorogato.

LE MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE ADOTTATE DALLO STATO ITALIANO

L’Italia si è mossa nell’ambito del Temporary Framework, ottenendo (rispettivamente il 22 marzo 2020, il 25 marzo 2020 e il 14 aprile 2020) l’approvazione da parte della Commissione di quattro regimi di aiuti, consistenti in:

a) un regime di aiuti da 50 milioni di euro in favore delle imprese di ogni dimensione che producono e forniscono dispositivi medici e di protezione individuale;

b) una garanzia statale a copertura di una moratoria sui debiti delle PMI (ossia imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera € 50 milioni o il cui totale di bilancio annuo non supera € 43 milioni);

c) una garanzia statale a supporto di lavoratori autonomi e imprese che occupano fino a 499 dipendenti, interessati dalla crisi epidemiologica;

d) una garanzia statale sui prestiti erogati dalle banche per soddisfare il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti, a sostegno delle imprese interessate dalla crisi epidemiologica.

Il regime di aiuti per aumentare la produzione di dispositivi medici e di protezione individuale

I destinatari del regime di aiuti da 50 milioni di euro sono le imprese di ogni dimensione che:

• istituiscono nuovi impianti per la produzione di dispositivi medici e di protezione individuale;

• ampliano la produzione delle loro strutture esistenti che producono questi dispositivi; o

• convertono la loro linea di produzione in tal senso.

I beneficiari metteranno i prodotti a disposizione delle autorità italiane ai prezzi di mercato applicati in dicembre 2019.

La garanzia statale a copertura di una moratoria sui debiti delle PMI contratti presso le banche

Scopo della misura è alleggerire temporaneamente l’onere finanziario gravante sulle PMI attraverso l’immissione di liquidità per preservare i posti di lavoro e garantire la continuità aziendale.

La garanzia statale – che copre gli obblighi di pagamento rientranti nella moratoria e presenta un rischio limitato per lo Stato (33%) – potrà essere concessa alle PMI che non abbiano avuto esposizioni deteriorate prima del 17 marzo 2020 e che certifichino che la loro attività d’impresa abbia effettivamente risentito delle ripercussioni economiche dell’emergenza COVID-19.

Questo regime resterà in vigore fino al 30 settembre 2020 e la garanzia si protrarrà per 18 mesi dopo la fine della moratoria.

La garanzia statale a supporto di lavoratori autonomi e imprese che occupano fino a 499 dipendenti, interessati dalla crisi epidemiologica

Lo scopo della misura è di aiutare i lavoratori autonomi e le imprese che occupano fino a 499 dipendenti a soddisfare il loro fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti, così da garantire la continuità delle loro attività.

L’aiuto attingerà alle risorse del “Fondo di Garanzia per le PMI” partecipato dallo Stato e verrà erogato tramite gli istituti di credito sotto forma di:

– garanzie statali sui prestiti agli investimenti e al capitale d’esercizio;

– sovvenzioni dirette mediante la rinuncia alla commissione applicabile alle garanzie prestate, per un importo non superiore a 800.000 euro per ciascuna impresa come stabilito dal Temporary Framework (per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’agricoltura, l’importo massimo non può superare, rispettivamente, 120.000 euro e 100.000 euro).

Per quanto riguarda le garanzie statali sui prestiti che coprono il 100% del rischio, l’aiuto può essere concesso fino al valore nominale di 800.000 euro per ciascuna impresa (per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’agricoltura, l’importo massimo non può superare, rispettivamente, 120.000 euro e 100.000 euro).

Nel caso di garanzie statali sui prestiti che coprono fino al 90% del rischio, l’importo del prestito sottostante per ciascuna impresa sarà limitato a quanto necessario a soddisfare le esigenze di liquidità dell’impresa nel breve termine e le commissioni sui premi saranno in linea con i livelli stabiliti dal Temporary Framework. Inoltre, queste garanzie saranno concesse soltanto fino a dicembre 2020 e avranno una durata massima di sei anni.

La garanzia statale sui prestiti erogati dalle banche per soddisfare il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti, a sostegno delle imprese interessate dalla crisi epidemiologica

L’aiuto in questione – per il quale sono state stanziate risorse fino a 200 miliardi di euro – sarà erogato dalla società a partecipazione statale SACE, attraverso gli istituti di credito, a beneficio delle imprese che hanno seriamente risentito degli effetti negativi della crisi epidemiologica, al fine di assicurare la continuità aziendale delle stesse, riducendo al contempo i rischi legati alla concessione di prestiti.

Secondo la Commissione, questa misura soddisfa le condizioni previste dal Temporary Framework, in quanto: (i) l’importo del prestito sottostante per ciascuna impresa sarà limitato a quanto necessario per soddisfare le esigenze di liquidità dell’impresa nel breve termine; (ii) le garanzie saranno concesse soltanto fino a dicembre 2020 e avranno una durata massima di sei anni; (iii) le commissioni sui premi saranno in linea con i livelli stabiliti dal Temporary Framework.

Il regime di aiuti prevede, inoltre, delle misure di salvaguardia per garantire che l’aiuto sia effettivamente trasferito dagli istituti di credito ai beneficiari finali.

GLI ALTRI AIUTI PER OVVIARE AI DANNI DERIVANTI DA SITUAZIONI ECCEZIONALI

Le misure del Temporary Framework si affiancano agli strumenti previsti in via generale dalla normativa dell’UE per rispondere a situazioni eccezionali, come quella in questione.

Tra questi, l’art. 107 (2)  b) TFUE, che consente gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; e l’art. 107(3) b) TFUE, che prevede la possibilità di aiuti volti a porre rimedio a un “grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”.

Rimangono inoltre applicabili, tra le altre, le norme in materia di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

PORTATA COMPLESSIVA DELLE MISURE E POSSIBILI SCENARI FUTURI

Il Temporary Framework s’inserisce nel solco delle misure straordinarie adottate nel 2008 per fronteggiare la crisi finanziaria mondiale.

Si tratta di misure che rendono più agevole e rapido l’utilizzo delle risorse dei singoli Stati Membri, attenuando la rigidità delle regole ordinarie in materia di aiuti.

Se l’intervento della Commissione si era rivolto allora a facilitare gli aiuti statali al settore finanziario, vi è oggi la necessità di incidere tempestivamente sull’economia reale, investita direttamente ed in maniera trasversale dalla crisi provocata dall’epidemia.

Al di là delle necessarie aperture del Temporary Framework (il cui orizzonte temporale appare tuttavia a prima vista insufficiente a limitare i danni che si potrebbero verificare nel medio e lungo periodo), la questione principale sarà rappresentata da come gli Stati membri indirizzeranno le proprie risorse, costretti a mettere in atto scelte di politica industriale, e dall’approccio della Commissione nel valutare le misure di aiuto, anche al di là delle regole temporanee finora adottate (ad es., nei confronti delle imprese già in difficoltà).

L’approccio dovrà necessariamente tenere in considerazione l’eccezionalità del contesto di riferimento: eccezionalità che è del resto ben testimoniata dall’annunciata sospensione, per la prima volta, del Patto di Stabilità, con la conseguente possibilità per gli Stati membri di immettere denaro nell’economia al di fuori dei vincoli di bilancio.

Forse come non mai, l’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato è chiamata a garantire nei prossimi mesi e anni un bilanciamento tra continuità del tessuto economico e produttivo e tutela della concorrenza.

La sopravvivenza di molte aziende italiane ed europee passerà (anche) da qui.

*partner Dla Piper

*avvocato Dla Piper

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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