Aceto Balsamico: Rucellai & Raffaelli vince in Appello per Esselunga

La Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello promosso da Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena nei confronti del produttore di un condimento a base di aceto di mele, nonché nei confronti di Esselunga S.p.A. in qualità di distributore del prodotto.

Con questa sentenza, non ancora definitiva, la Corte meneghina ritorna sul tema della tutela delle IGP, chiarendo, inter alia, i limiti di applicazione della disciplina in relazione all’evocazione. In particolare, la Corte, aderendo ai princìpi consolidati in materia, ha escluso che la tutela della IGP “Aceto Balsamico di Modena” si estenda ai singoli termini non geografici “aceto” e “balsamico” i quali sono liberamente utilizzabili, stabilendo che l’utilizzo del termine “balsamico” nell’etichetta del prodotto PomAgro, in funzione descrittiva del prodotto, non integra la condotta di illecita evocazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 1151/12.

Inoltre, quanto alla contestazione di violazione dell’art. 49 L. 238/2016 e di compimento di atti di concorrenza sleale per aver riportato il termine “aceto” sul cartellino segnaprezzo e sullo scontrino d’acquisto, la Corte ha ritenuto che la condotta contestata sia “priva di quella idoneità a danneggiare l’altrui azienda richiesta dall’art. 2598 n. 3 c.c. ai fini dell’integrazione dell’illecito concorrenziale”, evidenziando come il cartellino segnaprezzo svolge “la sola funzione di indicare il prezzo del prodotto” e lo scontrino “viene emesso successivamente al pagamento del prezzo e quindi in un momento materialmente e logicamente posteriore a quello della scelta”.

Esselunga è stata assistita in sede di appello, così come in primo grado, da Elisa Teti e Ottavia Raffaelli, entrambe partner di Rucellai & Raffaelli.

Il team in-house della società è stato coordinato da Alberto Gaudio, General Counsel, e Simona Girimonte, Responsabile Affari Legali.

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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