Accolte per Italia Turismo ed Invitalia le tesi di Briguglio Siracusano Vaccarella e di Studio Irti in materia di limiti della tutela surrogatoria del socio

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n 2815 del 2020 conferma il rigetto della pretesa risarcitoria per 117 milioni di euro, a titolo contrattuale o extracontrattuale, avanzata in via surrogatoria da Finanziaria Turistica quale socia di Valtur, ora in amministrazione straordinaria, contro Italia Turismo SPA nonché in via solidale contro la holding Invitalia SPA. La Amministrazione Straordinaria Valtur – si legge in una nota – aveva a suo tempo valutato la infondatezza della pretesa risarcitoria della società in bonis contro Italia Turismo ed aveva perciò risolto di non promuovere l’azione. Da qui l’iniziativa surrogatoria di Finanziaria Turistica, socia di Valtur.

Dapprima il Tribunale di Milano e poi, con ulteriori approfondimenti, la Corte d’Appello – prosegue la nota – rilevano il difetto di legittimazione di Finanziaria Turistica (con assorbimento di ogni altra questione). Di particolare importanza le considerazioni dei giudici milanesi sui limiti della tutela surrogatoria del socio quale “creditore di ultima istanza” della società, nonché sul rapporto fra azione surrogatoria e procedure concorsuali.

Accolte in proposito le tesi delle società convenute Italia Turismo, difesa da Antonio Briguglio ed Elena Vaccarella e Invitalia difesa da Natalino Irti , Giuseppe Sbisà e Francesco Arnaud. I legali tutti sono stati supportati dal General Counsel di Invitalia e Italia Turismo , Pasquale Ambrogio e da Massimo Bonanni, responsabile dell’area “Societario e Legale Controllate” di Invitalia

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