Porto di Civitavecchia, Quorum e L4T vincono al CdS per CFFT

Gli studi Legal4Transportation, con il partner Giuseppe Loffreda (nella foto a sinistra), e Quorum, con il partner Biagio Giliberti (nella foto a destra) e l’associate Giuseppe Bruno, hanno assistito con successo Civitavecchia Fruit & Forest Terminal – CFFT nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto gli assetti concessori delle banchine dedicate al traffico delle merci nel porto di Civitavecchia.

L’appello era stato promosso dalla Roma Terminal Container contro la sentenza del TAR Lazio che, aderendo alle difese di CFFT, aveva respinto la tesi ricorsuale per cui a quest’ultima sarebbe stato illegittimamente concesso di passare dal mercato delle merci a quello dei container nei transiti assentiti sulla banchina pubblica n. 24.

La pronuncia

Il collegio, in particolare, ha evidenziato che i container “non integrano una categoria merceologica o funzionale, ma sono semplicemente dei contenitori multiuso, adatti per essere utilizzati nelle diverse tipologie di trasporto merci” e che non sussistono criticità, sotto il profilo della pianificazione portuale, a che un’impresa autorizzata ai sensi dell’art. 16 della l. n. 84 del 1994 possa svolgere operazioni portuali relative anche a prodotti ortofrutticoli trasportati in container refrigerati, su banchine ad uso pubblico, dato che il piano regolatore portuale disciplina le destinazioni d’uso delle aree portuali, non anche le modalità di trasporto delle merci via nave.

Le statuizioni del Consiglio di Stato si sono soffermate inoltre sulla funzione di pianificazione affidata alle Autorità di Sistema Portuale, qualificando il Piano Regolatore portuale come mero strumento di attuazione infrastrutturale: se è vero che il PRP individua caratteristiche e destinazione funzionale delle aree del porto e delle infrastrutture conseguentemente realizzate, per i giudici di Palazzo Spada è altrettanto vero che le relative prescrizioni di per sé non attengono alle modalità di esercizio delle operazioni portuali, né a quelle di trasporto della merce, sin tanto che non venga a mutare quanto programmato dallo stesso piano.

Di conseguenza, anche il motivo di censura per cui CFFT, quale impresa portuale, avrebbe ritratto da tale forma di utilizzo della banchina pubblica è stato rigettato. Nessuna rilevanza, infatti, è stata attribuita al fatto che, a differenza di un terminalista container, un’impresa portuale non paga un canone per l’occupazione stabile di un’area né ha paragonabili obblighi di investimento nelle dotazioni strumentali e di forza lavoro, potendo avvalersi, come nel caso di specie, di fornitori temporanei terzi. Per il Consiglio, infatti, tale assunto non tiene conto del fatto che le imprese portuali come CFFT non possono effettuare alcuna programmazione sulle banchine pubbliche portuali, a differenza dei terminalisti portuali (come Roma Termilan Container) i quali, godendo della disponibilità esclusiva di una specifica banchina e delle aree retrostanti, possono, in via autonoma, calendarizzare gli ormeggi ed organizzare le attività a terra in modo più efficiente ed economico.

Sulla base di questi ed altri principi, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3079/2023 ha rigettato l’appello di Roma Terminal Container, confermando la legittimità della revoca dell’aggiudicazione originariamente disposta in suo favore.

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