Stefanelli & Stefanelli vince al Tar Veneto per Zini Elio

Il TAR Venezia (sez. I, 29/12/2020 sent. n. 1327) ha confermato  l’aggiudicazione della gara concernente l’affidamento del servizio di ripristino post incidente lungo le strade della provincia di Treviso alla società Zini Elio s.p.a. difesa dall’avv.to Andrea Stefanelli).

Il giudice veneziano, allineandosi all’analoga pronuncia del TAR Lombardia, sede di Milano n. 1954/2020, ha nettamente distinto tra i requisiti richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica (ovvero gli elementi valutati dalla Commissione giudicatrice) e i requisiti di esecuzione, richiesti invece in capo al solo aggiudicatario.

Nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente 2ª classificata e promotrice del ricorso, l’esatta indicazione delle sedi operative per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione non deve considerarsi un requisito richiesto partecipativo della gara, né tantomeno oggetto di valutazione da parte della Commissione nella fase di presentazione dell’offerta.

La lex specialis, infatti, stabiliva chiaramente come sarebbe dovuto essere solo l’affidatario – e non il semplice concorrente – a dover “disporre sul territorio di almeno sei Centri Logistici Operativi, con almeno dieci veicoli polifunzionali complessivi e personale specializzato in numero sufficiente”. In altri termini, al momento della presentazione dell’offerta il concorrente non doveva avere già acquisito la disponibilità dei Centri Logistici Operativi, bensì “solo” presentare un progetto di dislocazione di detti C.L.O. sul territorio idoneo a garantire la tempistica d’intervento richiesta. Un altro importante tassello per definire con sempre maggiore chiarezza il labile confine tra requisiti di partecipazione/valutazione e requisiti d’esecuzione di una gara.

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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