Le azioni a voto plurimo sono lo strumento dei founder per assicurarsi il controllo della gestione della società: garantendo al socio/imprenditore il diritto di voto triplicato, quest’ultimo non rischia indesiderate ingerenze di terzi investitori. Un potere forte che consente di avere l’intero controllo sulla società e che può essere accettato dalla minoranza se attribuito, per esempio, al socio fondatore, cioè l’anima della società.
Se il founder decide di trasferire il proprio pacchetto azionario ad un soggetto estraneo, come si può tutelare l’interesse della minoranza?
La “sunset clause” può essere una soluzione: inserendo tale clausola nello statuto diventa possibile prevedere che le azioni a voto plurimo, originariamente attribuite al founder, siano risolutivamente condizionate al verificarsi di un determinato evento, che, una volta accertato, faccia venir meno il privilegio.
In caso di cessione del controllo della società, le azioni a voto plurimo del founder vengono cedute come azioni ordinarie.
Il “ritorno all’ordinarietà” può essere condizionato anche a profili soggettivi: i dirigenti delle società che cessano la propria attività lavorativa perdono anche il privilegio del voto plurimo.
L’attività programmatica in fase di costituzione garantisce la possibilità di personalizzare e adattare la governance alle esigenze della singola società; sottoponendo il privilegio del triplice voto a condizioni sospensive o risolutive si evita, infatti, di cristallizzare la suddivisione del potere gestionale in contesti in costante evoluzione.
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