Spheriens con Ferragamo davanti al tribunale di Udine
In un procedimento penale in cui erano coinvolte alcune celebri griffe del settore della moda – tra cui la Salvatore Ferragamo, assistita da Gabriele Lazzeretti (nella foto) e Stefano Andres, partner dello studio legale Spheriens – il Tribunale di Udine ha sancito la rilevanza del “customizing” sotto il profilo del reato di contraffazione di cui all’art. 473 del codice penale.
Il “customizing” è la pratica che negli ultimi anni ha trovato crescente diffusione di realizzare dei prodotti nuovi mediante la trasformazione, modifica o combinazione di prodotti originali reperiti sul mercato. Il prodotto “customizzato” reca spesso in evidenza i marchi, di solito celebri, dei prodotti originali, sicché questa pratica solleva dei problemi di interferenza con i diritti altrui sui marchi in questione. Mentre la giurisprudenza civile è da tempo consolidata nel senso dell’illiceità di queste attività, nella giurisprudenza penale la questione non era mai stata oggetto di particolare considerazione.
Il caso aveva a oggetto la produzione e commercializzazione di spille ottenute attraverso l’assemblaggio di bottoni raffiguranti marchi denominativi e loghi celebri del settore della moda. Parte di questi bottoni erano originali, altri contraffatti. Il Tribunale, oltre ad affermare che rispetto alle spille realizzate con i bottoni contraffatti la sussistenza del reato è indubbia, ha anche precisato, con un’ampia e rigorosa motivazione, come pure l’impiego di prodotti (nella specie i bottoni) originali integri l’elemento materiale del reato. Il Tribunale al riguardo ha in particolare rilevato come l’assemblaggio del prodotto finale dia vita a un articolo del tutto nuovo che, pur restando contraddistinto dal marchio originale, non è però prodotto o comunque autorizzato dalla casa madre titolare di quel marchio. Secondo il Tribunale l’operazione di “customizing” è dunque lesiva della fede pubblica (bene tutelato dalla norma del codice penale in questione), appunto perché il prodotto nuovo riportante il marchio originale può ingannare i consumatori circa la provenienza imprenditoriale del prodotto stesso.