Giustizia, ecco cosa accadrà con la Fase 2

di Sara Biglieri*

L’emergenza Covid-19 ha causato una totale paralisi del sistema giudiziario per più di due mesi: con il Decreto Cura Italia i termini processuali sono stati sospesi dal 9 marzo all’11 maggio, e la trattazione delle udienze rinviata, salve limitatissime eccezioni. Di fatto, il mondo dell’impresa è rimasto privo di tutela, in quanto i Tribunali hanno in via di massima riconosciuto carattere di urgenza esclusivamente ai procedimenti la cui mancata trattazione avrebbe gravemente compromesso l’integrità complessiva dell’avviamento o componenti rilevanti dello stesso.

Dal 12 maggio, però, anche la giustizia entra finalmente nella “Fase 2”.

Il Decreto “Cura Italia” contempla un periodo di graduale ripresa delle attività processuali, la cui durata, inizialmente fissata fino al 30 giugno, è stata estesa al 31 luglio (di fatto al 1° settembre tenuto conto del successivo periodo di sospensione feriale). Tuttavia, non si tratta di una partenza priva di limitazioni e ostacoli, con evidente rischio che la macchina della giustizia stenti a ripartire in maniera efficiente e uniforme, e con il conseguente allungamento dei tempi del processo civile (migliorati invece negli ultimi anni) e un sistema giudiziario sempre più disomogeneo.

Due saranno le opzioni a disposizione dei Tribunali per celebrare le udienze senza presenza fisica: udienze con sistemi di videoconferenza, qualora sia richiesta la sola presenza di parti, difensori e ausiliari, o sostituzione delle udienze stesse con scambio telematico di note scritte, qualora sia necessaria la sola presenza dei difensori. Nei casi in cui nessuna delle due opzioni sia percorribile, le udienze verranno rinviate a dopo l’estate, salvi i casi in cui venga disposta la trattazione con presenza fisica. Molti uffici Giudiziari hanno adottato linee guida al fine di individuare criteri e misure per la trattazione dei procedimenti; occorrerà pertanto fare riferimento a quanto previsto dai singoli Tribunali.

In linea di massima, lo strumento individuato come preferenziale è quello della trattazione scritta, che verrà largamente utilizzato per le udienze di precisazione delle conclusioni, in molti casi di prima comparizione delle parti e di ammissione dei mezzi istruttori.

Il ricorso alle udienze da remoto avrà probabilmente applicazione residuale, anche tenuto conto delle difficoltà tecniche di utilizzo di questa non sperimentata modalità, dei dubbi sulla tutela della privacy (anche se più presenti nel settore penale) e sul rispetto del contradditorio.

La trattazione con presenza fisica verrà adottata solo se strettamente necessaria, tenuto conto delle numerose misure di tutela adottate (quali il numero limitato giornaliero di udienze, lo svolgimento di udienze a porte chiuse e il distanziamento) e delle innegabili difficoltà organizzative. La ripartenza dipenderà quindi dalle capacità organizzative dei singoli Uffici Giudiziari e in particolare del personale di cancelleria, allo stato non attrezzato per gestire i depositi telematici da remoto.

*Partner, Italy and Europe Head of Litigation Group Dentons 

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

Scrivi un Commento

SHARE