Amtf ottiene l’assoluzione in un procedimento penale sul gaming
AMTF Avvocati, con un team guidato dal partner Gian Filippo Schiaffino (nella foto) coadiuvato da Francesca Maria Federici e Francesca Mondini, ha assistito vittoriosamente, davanti al Tribunale di Savona, un titolare di CED (Centro Elaborazione Dati) imputato del reato di esercizio abusivo di gioco o scommessa, di cui all’art. 4 L. 401/1989, che lo scorso 31 gennaio 2019 è stato assolto “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
L’imputato era stato accusato di aver svolto, in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire la raccolta in via telematica di scommesse, in favore di un allibratore straniero, la società austriaca SKS365 Group GmbH, titolare del marchio “Planetwin365”, anch’essa priva di concessione, per cui veniva contestato il reato di esercizio abusivo dell’attività di raccolta di scommesse di cui all’art. 4 L. 401/1989, da tempo al centro di un ampio dibattito giurisprudenziale, con pronunce sia della Corte di Giustizia, sia della Suprema Corte di Cassazione.
La sentenza ha evidenziato in maniera netta l’incompatibilità della normativa italiana in materia di giochi e scommesse con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, oggi artt. 49 e 56 TFUE, accogliendo integralmente le argomentazioni prospettate dalla difesa. In particolare, si è ritenuto che l’attuale formulazione della disciplina nazionale non sia rispettosa dei dettami resi dalla Corte di Giustizia in termini di idoneità, proporzionalità e non discriminazione, atti a giustificare la frapposizione di limiti alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.
In questo caso SKS 365 Group Gmbh si era trovata nell’effettiva impossibilità di partecipare all’ultima gara utile indetta dallo Stato italiano per il rilascio delle concessioni, vale a dire il cd. “Decreto Bersani” del 2006 (D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla l. 248/2006), essendo la stessa stata costituita in epoca successiva e precisamente nell’anno 2009.
Pertanto, per operare lecitamente in Italia (e dunque con un’apposita concessione da parte dei monopoli), la società avrebbe dovuto comprare una licenza da un concessionario già esistente, il quale, a sua volta, avrebbe dovuto ottenerla ai sensi del bando Bersani. In questo modo anche la SKS365 Group Gmbh sarebbe stata vincolata – indirettamente – al rispetto di tutte le norme previste dal decreto, tra cui quelle ritenute discriminatorie nei termini anzidetti.
Per questi motivi, la SKS365 Group Gmbh aveva scelto consapevolmente di svolgere attività sul territorio italiano in assenza del titolo concessorio e della prescritta autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., limitandosi al possesso del titolo autoritativo rilasciato dalle competenti autorità pubbliche austriache, della cui efficacia aveva, per altro, puntualmente richiesto il riconoscimento in territorio nazionale.