De Berti assiste con successo Stanleybet

De Berti Jacchia Franchini Forlani con un team composto dagli avvocati Roberto Jacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro (nella foto) ha assistito vittoriosamente Stanleybet con il supporto del dipartimento tax, e degli avvocati Daniela Agnello e Giuseppe Corasaniti, davanti la Corte Costituzionale.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 66, della Legge di Stabilità 2011 (e dell’art. 3 del D.lgs. 504/1998), accogliendo in tal modo le censure di Stanleybet che aveva contestato l’applicazione in via retroattività dell’imposta unica sui giochi e sulle scommesse alle ricevitorie operanti per conto dei bookmakers comunitari (c.d. centri trasmissioni dati o CTD). Il team di difesa, si legge in una nota, aveva evidenziato il conflitto della novella con valori e interessi costituzionalmente protetti, muovendo dalla premessa che prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2011 i centri trasmissione dati non erano mai stati ricompresi fra i soggetti passivi dell’imposta unica né i bookmakers tra i coobligati dipendenti.

Con la sentenza no. 27/2018, la consulta ha dato ragione a Stanleybet e ha riconosciuto la violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. in mancanza di una regolazione degli effetti transitori della norma tributaria e in considerazione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta nelle annualità d’imposta anteriori all’entrata in vigore di tale norma.
L’effetto di tale arresto sarà che i CTD (in via principale) e i bookmakers esteri (in qualità di co-obbligati solidali dipendenti) non dovranno pagare l’Imposta Unica per gli esercizi anteriori al 2011 e dovranno venir meno tutti i relativi avvisi di accertamento promossi nei loro confronti.

rosailaria iaquinta

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