CARNELUTTI CON ANAS CONTRO LO STATO ITALIANO

Con le recentissime sentenze 11212/12 e 11317/12 il Tribunale di Napoli, in totale aderenza ad un orientamento giurisprudenziale ormai formatosi sul punto in seno al medesimo foro napoletano, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario Straordinario di Governo ex Titolo VIII L. 219/81 a rimborsare all’Anas S.p.a., a titolo di rivalsa di quanto corrisposto ai consorzi concessionari ivi indicati per la realizzazione di opere infrastrutturali ricomprese nel programma di ricostruzione post terremoto degli anni ’80, gli importi rispettivamente di € 5.188.821,75 oltre interessi dalla data della domanda e di € 22.155.897,68 oltre interessi dalla data del 25.9.2002.
Si tratta, nella specie, dell’ulteriore conferma del principio della sussistenza ex lege dell’accollo statale in ordine a tutti gli oneri del contenzioso relativo alla realizzazione delle opere post terremoto e purché derivante da atti e fatti pregressi rispetto al trasferimento delle suddette opere in favore dei diversi Enti destinatari tra i quali l’Anas S.p.A..
Anas che aveva realizzato importanti opere infrastrutturali, per lo più arterie stradali, a seguito del terremoto del 1980, era l’unica società alla quale veniva negato il rimborso da parte dello Stato dei costi sostenuti per la collettività.
Ciò in base ad un parere reso nel 2002 dal Consiglio di Stato in sede consultiva che escludeva categoricamente il diritto al rimborso proprio, ed esclusivamente, per le opere infrastrutturali.
Contro detto diniego, Anas si era rivolta allo Studio Carnelutti di Napoli (in foto il partner Maurizio d’Albora), per avviare una serie di giudizi contro il Commissario di Governo per la Ricostruzione, e per esso contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le sentenze del Tribunale di Napoli hanno consolidato l’orientamento circa l’obbligo dello Stato di risarcire l’Anas.

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