Palmigiano vince con i consumatori
Il giudice Giulia Maisano del Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4173/2012, nel solco del fil rouge di altre importanti sentenze emesse dallo stesso Tribunale di Palermo nel settore della tutela dei consumatori, ha accolto le argomentazioni dell’avv. Alessandro Palmigiano (in foto) nell’interesse dell’associazione dei consumatori Adiconsum Sicilia sulla questione delle clausole illegittime di contratto dell’EAS. L’avv. Palmigiano, esperto di diritto dei consumatori, ha sollevato questioni di vessatorietà su alcune delle clausole inserite nelle condizioni generali di contratto dell’Ente Acquedotti Siciliani, che fornisce i propri servizi a circa 45 Comuni nella di Trapani, Catania e Messina. Il Tribunale di Palermo, dando ragione ai consumatori, ha ordinato all’ente di eliminare le clausole che presentavano un forte squilibrio in loro danno e ha ordinato la pubblicazione della sentenza. Il giudice ha vietato l’uso delle clausole con le quali l’Eas: • richiedeva il pagamento di una somma pari a circa 25,00 euro per l’espletamento dell’iter per la richiesta di erogazione del servizio e si riservava di trattenerla anche nel caso non fosse stato possibile fornire l’acqua (clausola 23); • si attribuiva la facoltà di sospendere temporaneamente o sopprimere definitivamente utenze già concesse o revocare contratti di fornitura per esigenze tecniche o per altre cause di varia natura (clausola 11) • stabiliva l’impegno, da parte dell’utente, di accettare qualsiasi modifica ai canoni ed alle tariffe, offrendo unicamente la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto alla scadenza di fine anno (clausola 48); • prevedeva un “canone minimo impegnativo”, stabilendo che il canone dovuto all’ente è impegnativo per l’intero anno e l’applicazione di penali poco eque per quanto concerne la disdetta (clausola 27); in caso di disdetta della concessione o di rinuncia all’utilizzazione, il consumatore era tenuto al pagamento del canone minimo impegnativo fino al termine dell’annualità anche se l’abbandono del servizio avveniva i primi giorni dell’anno; • richiamava quale foro competente per le controversie con i consumatori quello di Palermo, mentre, come ormai assolutamente chiarito, il tribunale competente, in caso di querelle è quello della residenza o del domicilio eletto del consumatore (clausola 14). «Nella quotidianità, i consumatori firmano spesso contratti su moduli (predisposti ad esempio da banche, assicurazioni, operatori telefonici…), senza avere il tempo o la possibilità di leggere e comprendere le clausole, spesso redatte in caratteri molto ridotti e del tutto incomprensibili, sottovalutandone la potenziale pericolosità ed il forte squilibrio» – afferma – Benedetto Romano, Presidente Regionale dell’associazione, e se anche se ne accorge e vuole cambiarle, gli viene impedito di farlo, pena la non attivazione della fornitura ». «Le azioni inibitorie – ha dichiarato il legale dell’associazione, Avv. Alessandro Palmigiano, hanno un ruolo fondamentale nella tutela dei consumatori perché, non solo sanzionano le società e proibiscono loro di riproporre le clausole per il futuro, ma prevedono altresì una sanzione che potremmo definire “d’immagine”, che si realizza con la pubblicazione del provvedimento nei principali quotidiani locali, in modo che sia conoscibile a tutta la categoria dei consumatori». Questa sentenza ha particolare importanza per i diritti dei consumatori in quanto interviene nella materia della gestione delle acque, servizio pubblico essenziale che ha ripercussioni sulla vita pratica dei consumatori che utilizzano il servizio fornito dall’EAS, in regime di monopolio. A partire da questa sentenza, gli utenti non dovranno più sottostare a condizioni economiche svantaggiose o squilibrate e potranno far valere i propri diritti con gli opportuni strumenti e nelle giuste sedi.