Equivalenza funzionale misurata sul fine della gara d’appalto
Il criterio dell’equivalenza non può subire una lettura limitativa o formalistica ma deve, al contrario, godere di un particolare favore perché è finalizzato a soddisfare l’esigenza primaria di garantire la massima concorrenza tra gli operatori economici: ovviamente l’equivalenza va ragguagliata alla funzionalità di quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione con quanto offerto in sede di gara, non certo alla mera formale descrizione del prodotto. Le specifiche tecniche contenute nel bando di gara hanno il compito di rendere intelligibile il bisogno che la stazione appaltante intende soddisfare con la pubblica gara più che quello di descrivere minuziosamente le caratteristiche del prodotto offerto dai concorrenti.
Da qui discende la necessità di limitare entro rigorosi limiti applicativi l’area dei requisiti tecnici minimi e di dare spazio – parallelamente ma anche ragionevolmente e proporzionalmente – ai prodotti sostanzialmente analoghi a quelli espressamente richiesti dalla disciplina di gara.
È questo l’importante principio di diritto sancito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione siciliana (sentenza n. 634 del 20 luglio 2020) con la quale ha ribaltato una sentenza del TAR Palermo e riaggiudicato alla ricorrente, difesa dall’avvocato Andrea Stefanelli dello Studio legale Stefanelli&Stefanelli la fornitura di sistemi di somministrazione di farmaci antiblastici (antitumorali).