Studio Righini vince per Hulka sul payback sanitario al TAR Lazio
Lo Studio Righini, con l’avvocato Daniele Giacomazzi, quale parte del collegio difensivo, ha ottenuto una pronuncia favorevole per Hulka Srl davanti al TAR Lazio in materia di payback sui dispositivi medici.
La vicenda riguardava l’inserimento della società tra le imprese tenute al ripiano della spesa sanitaria regionale per gli anni 2015–2018, nonostante l’assenza di forniture di dispositivi medici, trattandosi esclusivamente di cosmetici a marchio VEA.
Con le sentenze gemelle del 3 giugno 2026 (nn. 10199-10200-10201/2026), il TAR Lazio ha delimitato in modo rigoroso l’ambito applicativo del payback, chiarendo che l’obbligo di ripiano scatta solo in presenza di un effettivo fatturato riconducibile a dispositivi medici, con esclusione di qualsiasi estensione automatica ad altre tipologie di forniture.
Il punto centrale della decisione non è il semplice calcolo delle somme dovute, ma la stessa legittimità dell’inclusione dell’impresa tra i soggetti obbligati al ripiano.
Non si tratta, dunque, di una controversia sul quantum, bensì sull’an del potere amministrativo: viene in rilievo la verifica della sussistenza stessa del potere dell’amministrazione di assoggettare l’impresa al meccanismo di payback.
In questa prospettiva, il TAR ha chiarito che l’attività amministrativa non si esaurisce in operazioni meramente ricognitive o contabili, ma richiede una verifica sostanziale dei presupposti legali, radicando la giurisdizione del giudice amministrativo.
La pronuncia segna una significativa presa di distanza rispetto all’orientamento espresso dallo stesso TAR Lazio nelle decisioni del 2025, che avevano qualificato tali attività come prive di carattere autoritativo, con conseguente devoluzione delle controversie al giudice ordinario.
Il meccanismo del payback, infatti, non può operare in via automatica, ma resta subordinato alla rigorosa verifica dei presupposti previsti dalla legge: in mancanza di tali condizioni, l’obbligo di ripiano non sorge.
Nel caso di Hulka, è stato accertato che non esisteva alcun fatturato relativo a dispositivi medici nel periodo 2015–2018.
Per questo motivo, il TAR ha annullato i provvedimenti della Regione Emilia-Romagna nella parte in cui avevano incluso la società tra i soggetti tenuti al payback, riconoscendo l’insussistenza dei presupposti legali per l’applicazione del meccanismo.