Fidanzia Gigliola vince in Cassazione per Emilia-Romagna

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna, cassando la sentenza n. 2060/2023 della Corte d’appello di Bologna e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda di indennizzo avanzata da un’impresa agricola per danni causati da cinghiali in un ambito territoriale di caccia. La Regione era assistita dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, soci dello Studio Legale Fidanzia Gigliola.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

La pronuncia assume particolare rilievo poiché affronta per la prima volta la questione relativa all’interpretazione dell’art. 17 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 8 del 1994. La Corte ha qualificato il comma 3-ter dell’art. 17 — introdotto dall’art. 10 della L.R. n. 9 del 2022, secondo cui «non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di protezione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia» — come norma di interpretazione autentica. Secondo la Corte, la disposizione non ha introdotto un limite nuovo all’indennizzo, ma ha esplicitato un’esclusione già implicita nel sistema normativo regionale, risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 17. In quanto norma di interpretazione autentica, essa è applicabile anche ai giudizi pendenti.

La Corte ha dunque stabilito il seguente principio di diritto: l’indennizzo previsto dall’art. 17 della L.R. Emilia-Romagna n. 8 del 1994 per i danni cagionati da fauna selvatica presuppone la ricorrenza delle condizioni espressamente individuate dalla citata disposizione, che limitano l’intervento regionale a specifici ambiti territoriali e tipologie faunistiche; di conseguenza, non possono essere indennizzati tramite il fondo regionale i danni arrecati da specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.

Axel Indigo

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