Raccolta fondi via SMS: Ristuccia Tufarelli ottiene esclusione della qualifica di agente contabile in capo agli operatori di telefonia

Con la recente sentenza n. 69/2026, la Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello – ha respinto l’appello proposto dalla Procura regionale per il Lazio contro la sentenza n. 753/2021, confermando così l’insussistenza degli elementi costitutivi per la qualifica di agente contabile in capo a Fastweb-Vodafone e ad altri operatori di telefonia coinvolti nella raccolta fondi tramite SMS solidali.

I team legali

Fastweb-Vodafone è stata assistita in house dalla Chief Legal and Regulatory Officer, Elenia Cerchi e dall’Head of Civil Litigation Francesco Pergolini e dallo Studio legale Ristuccia Tufarelli & Partners con gli avocati Renzo Ristuccia, Mario Di Carlo e il prof. Antonio Saitta (in foto).

La decisione

Il giudice d’appello ha confermato che gli operatori di telefonia i quali, in attuazione del Protocollo d’intesa con il Dipartimento della Protezione civile, svolgono campagne di raccolta di donazioni private mediante numeri solidali non rivestono la qualifica di agenti contabili, non sono tenuti alla tenuta e resa del conto giudiziale e non sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti. Condividendo le argomentazioni della sentenza di primo grado e degli operatori di telecomunicazioni, la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti necessari ai fini della qualifica di agente contabile ossia: un collegamento funzionale diretto e stabile con la Pubblica Amministrazione; l’inserimento  – anche solo funzionale – del soggetto nell’organizzazione pubblica; e l’esercizio di compiti riconducibili alla funzione amministrativa o contabile dell’ente.

Tali presupposti non ricorrono in quanto gli operatori di telefonia non sono stati investiti di alcuna funzione di natura pubblica, né nei confronti dell’Amministrazione, né nei confronti dell’utenza ma si sono limitati, su base esclusivamente volontaria, a mettere a disposizione dei clienti uno strumento di pagamento idoneo a facilitare la raccolta delle donazioni sulla base dei rapporti contrattuali esistenti fra tali operatori e la clientela.

Inoltre, le somme raccolte, qualificabili come oggetto di donazione di modico valore ai sensi dell’art. 783 c.c., transitano sui conti degli operatori esclusivamente nell’ambito di un rapporto privatistico con l’utente e assumono natura pubblicistica solo quando entrano nella sfera giuridica dell’ente pubblico a seguito dell’effettivo riversamento, nel conto di Tesoreria centrale dello Stato di pertinenza del Dipartimento della protezione civile.

In foto da sinistra: Renzo Ristuccia, Mario Di Carlo, Antonio Saitta

Axel Indigo

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