Todarello & Partners vince al TAR Lombardia per Castello SGR

Todarello & Partners ha assistito Castello SGR, con un team composto dal name partner Fabio Todarello (nella foto), e dalle avvocate Matilde Battaglia, Michela Trevisan e Giulia Scurzio in un importante contenzioso definito con esito favorevole davanti al TAR Lombardia sede di Milano. Con la decisione n. 1627/2026 del 11 aprile 2026, i Giudici hanno infatti accolto il ricorso proposto da Castello SGR stabilendo punti fermi su temi cruciali quali la ristrutturazione edilizia, l’esercizio dell’autotutela e il rapporto tra bonifiche e titoli edilizi.

La controversia, si legge in una nota dei legali, trae origine dalla presentazione, in data 15 novembre 2023, di una SCIA alternativa al permesso di costruire con atto unilaterale d’obbligo per un intervento di ristrutturazione edilizia. L’operazione prevedeva la demolizione di un fabbricato a destinazione produttiva/terziaria e la successiva ricostruzione di un edificio residenziale di otto piani, previa bonifica dell’area di intervento. La SCIA veniva dichiarata efficace l’11 gennaio 2024.

Tuttavia, a distanza di oltre un anno, l’11 aprile 2025 il Comune di Milano – richiamando la sopravvenuta Disposizione di Servizio n. 4/2024 (emanata per adeguare la prassi amministrativa agli orientamenti della Procura della Repubblica sulle indagini urbanistiche milanesi) – ha proceduto unilateralmente alla riqualificazione dell’intervento da ristrutturazione edilizia in “nuova costruzione”. Su tale presupposto, l’Ente ha preteso un conguaglio di oltre 700.000 euro per monetizzazioni aggiuntive, calcolato su parametri aggiornati al dicembre 2024.  Successivamente, il Comune aveva inibito la prosecuzione dei lavori, sostenendo che la pendenza di una procedura di bonifica ambientale impediva il consolidamento del titolo edilizio.

Il TAR Milano, accogliendo le tesi dello Studio Todarello, ha affermato i seguenti principi cardine:

  • La Disposizione n. 4/2024 non può essere applicata in via retroattiva a titoli edilizi (nella specie, una SCIA alternativa al permesso di costruire) già divenuti efficaci prima della sua entrata in vigore.
  • Il tentativo dell’Amministrazione Comunale di riqualificare l’intervento da ristrutturazione edilizia in nuova costruzione e di richiedere, per l’effetto, somme aggiuntive a titolo di monetizzazione delle dotazioni territoriali è stato tardivo, in quanto avvenuto oltre il termine di 12 mesi previsto dall’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (ratione temporis applicabile) per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela.
  • I giudici hanno chiarito che la pendenza di una procedura di bonifica (anche semplificata ex art. 242-bis D.lgs. 152/06) non sospende il rilascio o il consolidamento del titolo edilizio. Resta fermo l’obbligo di completare il risanamento ambientale prima dell’inizio dei lavori, fatte salve le opere propedeutiche o compatibili.

In definitiva, la sentenza del TAR Lombardia pone fine a un periodo di incertezza interpretativa, confermando i principi di non retroattività delle norme e di stabilità dei titoli edilizi consolidati. La decisione ribadisce che l’azione del Comune deve rispettare la correttezza amministrativa e il principio del tempus regit actum, impedendo forzature procedurali o pretese economiche tardive. Infine, viene chiarito che la bonifica dei suoli non può essere utilizzata come pretesto burocratico per bloccare il rilascio dei titoli, ma deve essere correttamente coordinata con i processi di rigenerazione urbana.

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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