Sticchi Damiani vince per Agrisun

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2855 del 9 aprile 2026, ha rigettato l’appello promosso dalla Regione Sardegna contro la decisione del Tar Sardegna (sentenza n. 881/2024) che aveva annullato il diniego di provvedimento unico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte di Agrisun.

La questione procedurale

Il caso riguardava il diniego emesso dall’amministrazione regionale sulla base del parere paesaggistico negativo dell’Ufficio tutela del paesaggio (Utp) regionale, che aveva rilevato un presunto contrasto formale del progetto con la disciplina del Piano paesaggistico regionale (Ppr) per la cosiddetta “fascia costiera”.

Agrisun, assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani in entrambi i gradi di giudizio, ha contestato la legittimità del diniego sostenendo che l’amministrazione procedente non potesse limitarsi a recepire acriticamente pareri negativi autoqualificati come “non superabili”.

I principi affermati dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha confermato che nell’ambito della conferenza dei servizi per il rilascio del Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), l’amministrazione procedente deve svolgere concretamente il giudizio di prevalenza richiesto dalla normativa di riferimento. Questo obbligo è ancora più stringente quando il sito prescelto per il progetto rientra tra le aree idonee ex lege ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021.

I giudici hanno inoltre stabilito che la ritenuta incompatibilità “con il regime dettato dal Ppr esclusivamente perché ricadente in fascia costiera” non è sufficiente a legittimare il diniego. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’amministrazione deve esplicitare i motivi di contrasto tra le opere da autorizzare e le ragioni della tutela. Le prescrizioni del Ppr non possono avocare a monte la scelta discrezionale dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica, che deve comunque compiere una valutazione in concreto.

Rapporto tra fonti statale e regionale

La sentenza ha respinto la tesi della Regione Sardegna sulla prevalenza della disciplina regionale, chiarendo che il rapporto tra fonti statale e regionale, anche per le regioni a statuto speciale, deve essere regolato alla luce dei principi di leale collaborazione e di osservanza dei principi eurounitari. Non si ravvisa quindi alcun contrasto con l’articolo 117 della Costituzione.

Il Consiglio di Stato ha inoltre interpretato il silenzio della Soprintendenza nel procedimento come silenzio-assenso.

La decisione assume particolare rilevanza, confermando l’ineludibilità di una valutazione in concreto dei progetti per impianti di energia rinnovabile.

Axel Indigo

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