GOP nell’omologa di Trolese Impianti Generali
Omologato dal Tribunale di Venezia il concordato preventivo di Trolese Impianti Generali con una pronuncia che costituisce un precedente di rilievo in materia di votazione nei concordati preventivi con continuità aziendale e, in particolare, di omologa a seguito di ristrutturazione trasversale in assenza di unanimità delle classi con voto favorevole.
La società è stata assistita nella ristrutturazione dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team composto dal partner Paolo Gnignati e dal managing associate Paolo Ruzzin, nonché dai dottori Gianluca Vidal e Alessandro Monterosso dello studio Vidal & Partners, in qualità di advisor finanziari.
Commissari Giudiziali della Procedura sono il dottor Maurizio Nardon e alla dottoressa Caterina Carrer.
IN DETTAGLIO
Tra condizioni per l’omologa che devono essere soddisfatte in assenza dell’unanimità delle classi vi è l’alternativa presenza: 1) della approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi contenente, al suo interno, una classe titolare di diritti di prelazione; 2) della approvazione della proposta da parte di almeno una classe che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Nel caso di specie il Tribunale di Venezia si sofferma sul requisito di cui al n. 1), superando l’orientamento sino ad oggi considerato prevalente, secondo cui il requisito in questione poteva essere integrato esclusivamente dal voto favorevole di una classe di privilegiati capienti, ammessi al voto perché dilazionati o soddisfatti con mezzi diversi dal denaro. Il Tribunale di Venezia, nell’omologare il concordato in questione, ha affermato che anche il voto favorevole di una classe di creditori privilegiati in concreto incapienti e quindi i c.d. “degradati” è condizione sufficiente per l’omologa ai sensi della norma in questione.
Il fondamento della decisione sta nel rilievo che i creditori prelatizi incapienti, pur subendo un “trattamento” analogo a quello riservato ai crediti chirografari, così come prevede l’art. 84, co 5, CCII, non perdono per tale ragione la qualifica ed il rango di privilegiati e quindi mantengono rilevanza ai fini della norma in questione. Parimenti, la previsione di cui all’art. 109 co. 5 CCII, laddove prevede che in presenza di creditori privilegiati incapienti debbano essere formate distinte classi in cui suddividere il credito fra la parte capiente e la parte incapiente, si limita a disciplinare il “trattamento” di quest’ultima “come credito chirografario”, senza tuttavia alterare la natura del credito che, evidentemente, rimane privilegiato (e conseguentemente inserito nella classe dei crediti prelatizi incapienti).
Diversamente, si priverebbe di rilevanza il voto dei creditori prelatizi incapienti e proprio per questo maggiormente interessati rispetto ad un creditore privilegiato integralmente capiente, ma dilazionato.
Nella foto, da sinistra: Paolo Gnignati (Partner di GOP) Paolo Ruzzin (managing associate di GOP), Gianluca Vidal (Studio Vidal & Partners) e Alessandro Monterosso (Studio Vidal & Partners).



