Di Tanno Associati nel riconoscimento della detraibilità dell’Iva sui transaction costs dall’Agenzia delle entrate
Nell’ambito di un interpello presentato da Di Tanno Associati – con un team composto dal partner Fabio Brunelli, dalla senior associate Sabrina Tronci e dall’associate Valerio Forestieri – l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto per la prima volta la legittimità della detrazione dell’IVA sui transaction costs sostenuti da una società veicolo (SPV) nel contesto di una operazione di MLBO (merger leveraged buy out) effettuata ai sensi dell’art. 2501-bis del codice civile.
La pronuncia è di assoluto rilievo perché segna un cambiamento d’approccio dell’Agenzia delle Entrate che, fino ad oggi (inter alia, Circolare n. 6/E/2016 e Risposta a consulenza giuridica n. 17/E/2019), aveva ritenuto i veicoli utilizzati nelle operazioni di MLBO privi di soggettività passiva IVA in quanto assimilabili alle holding statiche (salvo che avessero esercitato un’effettiva “ingerenza” nella gestione delle società obiettivo alla stregua di una holding “dinamica”), e aveva conseguentemente negato la possibilità di detrarre l’IVA sui costi di transazione – spese legali, consulenze, attività di due diligence, ecc. – sostenuti dagli SPV, anche a seguito della fusione.
In senso contrario alla prassi amministrativa, numerose sentenze di merito e di legittimità (cfr., specialmente, Cass. n. 22608 e n. 22648/2024) avevano invece riconosciuto la detraibilità dell’IVA sui transaction costs, evidenziando che, nelle operazioni di MLBO, lo SPV non agisce in qualità di holding (statica o dinamica), ma svolge un ruolo “prodromico” e “preparatorio” alla costituzione di un nuovo soggetto economico attraverso l’operazione nel suo complesso, che culmina nella fusione tra veicolo e target. Nello schema del MLBO, infatti, lo SPV non è creato al fine di detenere passivamente delle partecipazioni societarie, ma risponde allo scopo di acquisire la società obiettivo ed esercitarne in via diretta (a seguito della fusione) la relativa attività economica.
Con questa nuova risposta a interpello, dunque, l’Agenzia delle Entrate si allinea alla giurisprudenza, riconoscendo che, nel contesto del MLBO, i costi di transazione sostenuti dal veicolo non possono intendersi finalizzati ad acquisire una partecipazione societaria, ma rappresentano piuttosto spese generali o d’investimento, prodromiche all’esercizio dell’attività imprenditoriale della società risultante dalla fusione. In tal senso, l’operazione di MLBO deve essere assimilata a una qualsiasi altra operazione economico-giuridica finalizzata all’esercizio di un’attività d’impresa che, qualora dia luogo a operazioni attive imponibili, garantisce il diritto alla detrazione dell’IVA sulle operazioni passive, incluse quelle “preparatorie” e “ausiliarie”. L’attività del veicolo, in particolare, in quanto attività preparatoria, è già “parte integrante” delle attività economiche che saranno svolte dalla società che risulterà dalla fusione.



