TAR Milano: dichiarata nulla la delibera sul dispacciamento delle RIU

Il TAR Milano, con due sentenze depositate il 1° dicembre 2025, ha accolto i ricorsi proposti da un gruppo di primari operatori industriali energivori, assistiti dagli avvocati Andrea Leonforte (in foto) e Silvia Pellegrino dello studio Parola Associati, accertando la nullità della delibera ARERA 329/2022/R/eel relativa alla disciplina del servizio di dispacciamento per le Reti Interne di Utenza (RIU).

Il TAR, si legge in un comunicato stampa dei legali, ha rilevato che la delibera impugnata ha eluso l’obbligo conformativo del giudicato formatosi con le sentenze TAR Lombardia 2020, confermate dal Consiglio di Stato nel 2021, secondo le quali, per la disciplina del costo di erogazione del servizio di dispacciamento da parte di Terna, gli utenti delle RIU non possono essere assimilati agli utenti direttamente connessi alla rete pubblica. Le RIU, infatti, garantiscono un bilanciamento prevalentemente interno e ricorrono al dispacciamento della rete pubblica solo per energia residuale, con un impatto sensibilmente inferiore sui costi del servizio gestito da Terna.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (principio di cost-reflectivity), entrambe le sentenze affermano che la regolazione del dispacciamento deve essere strutturata in modo da riflettere i costi effettivamente sostenuti per gli utenti interessati. In assenza di una istruttoria tecnica capace di dimostrare costi analoghi a quelli degli utenti ordinari, l’Autorità non può applicare criteri tariffari uniformi alle RIU.

Il TAR ha quindi concluso che la delibera 329/2022 riproponeva una disciplina «sostanzialmente identica» a quella già annullata, integrando un’elusione del giudicato, e imponendo ad ARERA di ridefinire integralmente la materia sulla base di valutazioni tecniche adeguate e coerenti con le peculiarità delle RIU.
«Le sentenze ribadiscono un principio essenziale che, costituendo giudicato, non può essere disatteso: la disciplina dei costi deve riflettere l’effettivo volume di energia scambiato con la rete pubblica – ha dichiarato l’avvocato Leonforte -. È un elemento determinante per la certezza del diritto e per la competitività delle imprese che gestiscono configurazioni elettriche complesse sopportando notevoli costi per la gestione delle reti private interne». Le decisioni costituiscono un precedente vincolante per la futura definizione degli oneri di dispacciamento a carico dell’industria energivora e per l’assetto regolatorio del sistema elettrico nazionale.

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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