Bird & Bird vince al CdS per un parco eolico del Gruppo Macchia
Con un team composto dal partner Simone Cadeddu (nella foto a sinistra) e dal counsel Jacopo Nardelli (nella foto a destra), Bird & Bird ha assistito in un contenzioso davanti al Consiglio di Stato Monte Raitiello, società del Gruppo Macchia che sta sviluppando un parco eolico nei comuni di Muro Lucano, Bella e Balvano, in provincia di Potenza.
In particolare, lavorando in sinergia con l’avvocato Francesco Ciampa (consulente responsabile del settore affari legali del Gruppo Macchia), il team di Bird & Bird ha ottenuto dal Consiglio di Stato il rigetto dell’appello proposto dal Comune di Muro Lucano, che aveva impugnato in primo grado la delibera con cui nell’ottobre 2022 il Consiglio dei Ministri aveva approvato la proroga del giudizio di compatibilità ambientale relativa al parco eolico, nonché la successiva autorizzazione per silentium rilasciata dalla Regione Basilicata ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 50/2022, ma si era visto respingere il ricorso da parte del T.A.R. Basilicata.
Con la sentenza n. 7447 del 22 settembre 2025, si legge in una nota dello studio, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Comune di Muro Lucano, confermando la legittimità dei provvedimenti assunti prima dal Consiglio dei Ministri e poi dalla Regione Basilicata. Oltre a ribadire principi consolidati in tema di procedimenti autorizzativi di impianti F.E.R., la decisione del Consiglio di Stato è di particolare interesse, in quanto contiene un importante chiarimento in tema di espropriazione di terreni gravati da usi civici, sottolineando che, nella sua attuale formulazione, l’art. 4 del d.P.R. n. 327/2001 non prevede un divieto assoluto di assoggettare ad espropriazione beni gravati da uso civico, ma contempla espressamente la possibilità di procedere in via espropriativa, anche senza previa sdemanializzazione del bene, qualora “l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico”.
Per il Consiglio di Stato, tale compatibilità ben può sussistere quando l’opera da realizzare sia un parco eolico, dato che la sua installazione è “finalizzata a promuovere quello che si configura come un ‘interesse pubblico prevalente’, ai sensi dell’art. 3 del regolamento UE n. 2577/2022, ovvero la diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili”.