Cleary Gottlieb e Rucellai & Raffaelli vincono per Compass Banca davanti al Consiglio di Stato

Con sentenza pubblicata l’8.7.2025, il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR Lazio, ha annullato integralmente un provvedimento con cui, nel 2019, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva vietato a Compass Banca – istituto di credito italiano di proprietà del gruppo Mediobanca – comminandole anche una sanzione di 4,7 milioni di euro, la vendita simultanea di finanziamenti personali e polizze assicurative non correlate ai finanziamenti, ritenendola idonea a condizionare i consumatori in violazione del divieto di pratiche aggressive.

I LEGALI COINVOLTI

Compass è stata assistita dalle proprie strutture compliance e legal, rappresentate da Pierandrea Antonello Ginex e Mirko Lanzafame, dal group general counsel e relazioni istituzionali di Mediobanca Stefano Vincenzi, nonché dai legali esterni Enrico Adriano Raffaelli, Elisabetta Teti (in foto a destra) dello studio Rucellai & Raffaelli, e da Mario Siragusa e Fausto Caronna (in foto a sinistra) di Cleary Gottlieb.

Sul caso, rispondendo a quesiti pregiudiziali che le erano stati sottoposti dal Consiglio di Stato, era intervenuta la Corte di Giustizia UE che, con sentenza del 14.11.2024, ha escluso che la vendita simultanea di finanziamenti e polizze integri una pratica aggressiva e ha, inoltre, sottolineato, in relazione all’obbligo imposto dall’Autorità a Compass di lasciare trascorrere un certo periodo di tempo tra l’accensione del finanziamento e della polizza, l’importanza del principio di proporzionalità, alla luce del quale una tale misura potrebbe essere adottata solo laddove non esistano altri mezzi meno lesivi della libertà d’impresa che siano altrettanto efficaci. Alla luce di tali principi il Consiglio di Stato ha, quindi, accertato l’illegittimità della contestazione di aggressività delle vendite simultanee formulata dall’Autorità, aggiungendo che spetterebbe semmai alla Banca d’Italia e all’IVASS introdurre un obbligo di separazione temporale per l’intero settore, e sempre che esse dimostrino che non esistono altri mezzi meno lesivi della libertà d’impresa.

letizia.ceriani@lcpublishinggroup.it

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