Opere d’arte: confermati i termini di annullamento. In campo CBM&Partners

La Corte Costituzionale ha respinto con sentenza n. 88/2025 del 26 giugno 2025 la questione di legittimità costituzionale riguardante i termini previsti dalla legge per l’annullamento degli attestati di libera circolazione delle opere d’arte.

Il caso aveva origine da un ricorso al Consiglio di Stato contro l’annullamento in autotutela di un attestato di libera circolazione di un’opera d’arte, provvedimento adottato dall’amministrazione a seguito di un cambio di attribuzione dell’opera stessa.

Il Consiglio di Stato aveva sollevato d’ufficio la questione di costituzionalità dell’articolo 21 nonies della legge 241/1990, contestando la previsione di un termine fisso per l’annullamento anche quando si tratta di attestati di libera circolazione delle opere d’arte.

La Corte Costituzionale ha però dichiarato la questione sia inammissibile che infondata, confermando così la validità della normativa attuale che prevede termini certi per l’esercizio del potere di annullamento da parte delle pubbliche amministrazioni.

Nel procedimento davanti al Consiglio di Stato, una delle parti private coinvolte è stata assistita dal team dello studio CBM&Partners, composto dagli avvocati Giuseppe Calabi (in foto), Cristina Riboni e Andrea Buticchi, insieme al Professor Antonio Saitta, all’avvocato Nazareno Pergolizzi e al Professor Giacomo D’Amico, che hanno sostenuto con successo la tesi dell’inammissibilità e infondatezza della questione sollevata.

michela.cannovale@lcpublishinggroup.com

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