Evasione dell’iva all’importazione: la sentenza della Consulta e il giudizio patrocinato da Biscozzi Nobili & Partners

Evasione dell’iva all’importazione: la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima l’applicazione della confisca qualora il contribuente abbia pagato l’imposta, gli interessi e le sanzioni.

Il contribuente è stato assistito in tutte le fasi del giudizio da un collegio difensivo di cui ha fatto parte l’avvocato Eugenio Briguglio (in foto), socio di Biscozzi Nobili & Partners.

La fattispecie

Nel 2012 un contribuente aveva importato dalla Svizzera in Italia un dipinto senza dichiararlo in dogana e quindi gli addetti ai controlli gli avevano contestato l’omessa dichiarazione del bene ed avevano trasmesso una comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica. Nonostante l’assoluzione nel giudizio penale e nonostante l’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, l’Agenzia delle Dogane non restituiva il dipinto e, dopo alcuni mesi, emetteva un provvedimento di confisca.

Il giudizio tributario di impugnazione del provvedimento di confisca, dopo i due gradi di merito, approdava in Cassazione e veniva discusso dinanzi alla Sezione Tributaria, la quale rimetteva la decisione alle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite sottoponevano alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 D.P.R. 633/72 nella parte in cui, nel rinviare alle “disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine” per quanto riguarda le sanzioni applicabili alle violazioni relative all’IVA all’importazione, prevedeva l’applicazione (obbligatoria) della confisca dei beni. In particolare, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l’applicazione (obbligatoria) della confisca alle ipotesi di evasione dell’IVA all’importazione, cumulata alle sanzioni tributarie ordinariamente applicabili, rendeva il trattamento sanzionatorio complessivo sproporzionato ed irragionevolmente più severo rispetto a quello previsto dall’ordinamento per le altre violazione dell’IVA (e dei dazi) di pari (o addirittura superiore) gravità, e ciò avrebbe potuto costituire violazione dei principii di proporzionalità ed uguaglianza previsti dagli artt. 3 Cost. e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

La sentenza della Corte Costituzionale

Con la sentenza n. 93/2025, depositata il 3 luglio, la Corte Costituzionale ha parzialmente condiviso i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle Sezioni Unite ed ha ritenuto sproporzionata l’applicazione (obbligatoria) della confisca, cumulata alle sanzioni tributarie ordinariamente previste, alle ipotesi di evasione dell’IVA all’importazione, solo nelle ipotesi in cui l’autore dell’illecito si sia attivato per rimediare al mancato pagamento dell’IVA in dogana, corrispondendo il tributo evaso, gli accessori, comprensivi degli interessi, nonché la sanzione pecuniaria.

letizia.ceriani@lcpublishinggroup.it

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