Todarello&Partners vince al TAR Lazio per Sorgenia Renewables

Todarello & Partners, con un team di avvocati coordinati dal partner Massimo Colicchia e composto, oltre che dal name partner, anche da Claudia Sarrocco, Giacomo Guglielmini e Chiara Berra, ha assistito Sorgenia Renewables in un importante contenzioso presso il TAR Lazio-Roma, ottenendo un importante successo.

Il TAR, infatti, con sentenza non definitiva, ha sostanzialmente accolto tutti i motivi di ricorso, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale per la definizione della questione della costituzionalità della legge regionale della Sardegna sulle aree idonee per le rinnovabili.

Col ricorso si sono mosse svariate censure contro un provvedimento della Regione che aveva dichiarato l’istanza di Sorgenia improcedibile.

Con la decisone n. 10095, depositata lo scorso 26 maggio 2025, la Sezione II del TAR, in primo luogo, ha respinto l’eccezione di incompetenza della Regione, per la quale il c.d. decreto ministeriale sulle aree idonee, pure impugnato quale atto presupposto, gode di una sorta di intangibilità una volta emanata la legge regionale attuativa (il TAR afferma chiaramente che, invece, il DM può e deve essere impugnato in uno agli atti applicativi).

Il TAR ha poi statuito che le istanze di autorizzazione devono ritenersi procedibili una volta trascorsi 15 giorni dalla loro presentazione, riconoscendo che tale termine, previsto nelle Linee Guida sul procedimento di AU, è perentorio.

Una parte importante della decisione – perché suscettibile di orientare anche l’interpretazione di quanto, con riguardo alle concessioni demaniali, ha disposto il recente TU sulle rinnovabili (d.lgs. n. 190/2024) – riguarda l’accoglimento del motivo per cui la concessione demaniale necessaria per l’attraversamento delle opere di connessione non deve essere necessariamente ottenuta prima della presentazione dell’istanza (come preteso dalla Regione), ma può essere acquisita nel contesto della conferenza dei servizi.

Inoltre, si legge in una nota dei legali, il TAR accogliendo i motivi della difesa:

  • ha ritenuto il DL agricoltura non applicabile alla fattispecie, in quanto l’istanza era da ritenersi avviata al momento della sua emanazione; 
  • in relazione all’impugnato DM “aree idonee”, il TAR ne ha annullato la parte in cui dà alle Regioni solo la facoltà, e non l’obbligo, di fare salve le aree idonee previste dal d.lgs. 199/2021, ordinando al Ministero di rivedere i criteri;
  • è stata inoltre accolta la nozione di “incompatibilità relativa” delle aree non idonee prospettata dalla difesa, comportante la necessità di un puntuale procedimento che accerti nel concreto tale l’incompatibilità, non potendosi configurare un divieto assoluto e aprioristico.

Il TAR ha, quindi, sospeso il giudizio, ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le proposte questioni di costituzionalità sulla legge regionale 20/2024.

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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