Il Tribunale di Roma respinge la richiesta risarcitoria e conferma la liceità delle pratiche di winback
GPD, con il professor Andrea Gemma e l’avvocata Elisabetta Mattozzi (nella foto), ed il professor Vincenzo Meli, danno atto della vittoriosa decisione del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa, che con la sentenza del 13 marzo 2025, ha integralmente rigettato la domanda di risarcimento del danno per oltre 116 milioni di euro, avanzata da una società attiva nella fornitura di energia elettrica e gas per uso domestico, che lamentava condotte scorrette ed anticoncorrenziali asseritamente poste in essere da parte di un’altra società operante nello stesso settore.
La controversia verteva sull’asserita violazione dell’art. 2598 c.c. e degli artt. 18 e ss. del D.lgs. 206/2005 per attività di riacquisizione della clientela (c.d. winback) ritenute scorrette ed anticoncorrenziali. Il Tribunale, all’esito di un’approfondita istruttoria, dopo avere precisato che “… proprio in virtù del principio sancito nel primo comma dell’art. 24 Cost, si imponesse in questa sede, ai fini dell’accertamento della fondatezza dell’istanza avanzata dall’attrice di tutela del proprio diritto asseritamente leso dalla condotta della convenuta, la valutazione autonoma da parte del Tribunale delle allegazioni rispettivamente compiute delle parti, nonché degli elementi istruttori in questa sede forniti, pur tenendo conto delle acquisizioni e delle valutazioni già compiute dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’esercizio dei suoi poteri” ha escluso la sussistenza di pratiche illecite per carenza di prove in ordine allo sviamento della clientela, nonché a presunte pressioni indebite, inganni o altre condotte denigratorie poste in essere nei confronti dei clienti.
Secondo il Tribunale, il c.d. winback, se attuato nel rispetto delle regole di correttezza commerciale, costituisce un atto lecito nella dinamica fisiologica del mercato dell’energia.
La decisione, preceduta da un’articolatissima istruttoria protrattasi per anni e culminata con una perizia fonica su talune registrazioni di telefonate con clienti, chiarisce che i confini tra concorrenza e condotte vietate giace sul piano dei fatti e delle modalità, ribadendo che le strategie commerciali devono essere valutate sulla base di criteri oggettivi, chiari e trasparenti, al fine di evitare automatismi che possano compromettere l’ordinario antagonismo concorrenziale.
Andrea Gemma conclude osservando che si tratta di “…Un precedente giurisprudenziale di rilievo in relazione alle pratiche di cd winback. Emerge con chiarezza il principio per cui la scorrettezza della condotta non deve essere valutata in relazione all’esito, ma apprezzata in concreto, caso per caso, evitando qualsivoglia automatismo interpretativo che possa distorcere le dinamiche di mercati fortemente concorrenziali”.