Servizio gondole, primo ok del Tar al bando per 7 nuove licenze del Comune di Venezia. Gli avvocati
Il Tar Veneto ha respinto il ricorso di un gondoliere sostituto contro la esclusione dalla graduatoria definitiva del bando di concorso per l’assegnazione di 7 licenze per l’esercizio del servizio pubblico di gondola del Comune di Venezia.
I giudici del Tar hanno così confermato la regolarità del procedimento amministrativo: ora i soggetti utilmente posizionati in graduatoria potranno ottenere la licenza. Uno di questi è stato assistito nel contenzioso, in qualità di controinteressato, da Giovanni Ferasin (nella foto), socio dello studio Casa & associati, unitamente all’avvocato Gianluigi Fongher.
“Siamo lieti che la sentenza abbia confermato la correttezza dell’operato del Comune di Venezia e della graduatoria definitiva. Questa decisione rafforza la posizione del nostro assistito, che ora potrà finalmente ritirare la licenza e intraprendere l’attività di gondoliere con regolarità”, commenta l’avvocato Ferasin. “La concessione delle licenze per il servizio pubblico di gondola rappresenta un passaggio di grande rilevanza, non solo per il valore commerciale delle licenze stesse, ma anche per il prestigio che questa attività riveste nella tradizione veneziana. Continueremo a seguire con attenzione l’evolversi delle vicende giudiziarie collegate alla vicenda, confidando che le decisioni future confermino ulteriormente la legittimità delle procedure adottate”. Si tratta infatti della prima pronuncia nell’ambito di una controversia che include più ricorsi, avanzati da diversi candidati esclusi.
La vicenda
Il ricorrente, che operava da qualche anno come gondoliere sostituto, aveva partecipato al concorso pubblico sulla base di una graduatoria provvisoria in cui risultava inizialmente al quarto posto. Tuttavia, in seguito a verifiche istruttorie approfondite condotte dal Comune, i punteggi assegnati ai candidati sono stati rivisti, portando il ricorrente all’ottavo posto nella graduatoria definitiva, fuori dalle posizioni utili per ottenere una delle ambite licenze.
Il ricorso presentato contestava, tra le altre cose, la legittimità della procedura adottata dal Comune, sostenendo che l’amministrazione avesse consentito integrazioni documentali successive alla scadenza dei termini previsti dal bando, con effetti pregiudizievoli per il ricorrente. Il Tar ha però rigettato queste censure, ritenendole prive di fondamento e confermando che le verifiche svolte non hanno violato i principi di par condicio e di autoresponsabilità dei partecipanti.