Via e impianti rinnovabili, il Tar Palermo: “Parere Soprintendenza mai vincolante”. Sticchi Damiani nella pronuncia

Con sentenza n. 1508/2024, il Tar Palermo, in accoglimento di un ricorso proposto da un operatore del settore delle rinnovabili, assistito da Andrea Sticchi Damiani (nella foto), ha annullato un provvedimento di Via (valutazione di impatto ambientale) parzialmente negativo adottato dalla Regione Sicilia in relazione a un progetto di impianto eolico, in recepimento del parere della Soprintendenza.

In particolare, il giudice amministrativo ha chiarito che, in sede di conferenza dei servizi (Cds) ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il parere della Soprintendenza non è mai vincolante, anche quando il progetto interessi aree vincolate.

Di conseguenza, spetta in ogni caso all’autorità procedente il potere-dovere di effettuare un adeguato giudizio di prevalenza delle risultanze emerse in sede conferenziale e, quindi, definire il giudizio all’esito di una attenta ponderazione degli interessi in gioco. In particolare, ad avviso del giudice “l’autorità competente all’adozione del provvedimento finale senza alcuna motivazione ha recepito il parere istruttorio conclusivo (già in sé illegittimo), non rendendo una motivazione idonea a dare conto del necessario giudizio di prevalenza degli interessi e, in sostanza, appiattendo le esigenze di tutela dell’ambiente con quelle di tutela del paesaggio che, in assenza di supporto motivazionale, vengono a coincidere in maniera totale. Ciò è avvenuto, è bene ribadire, malgrado le criticità ambientali rilevate dalla commissione tecnico-scientifica in fase istruttoria siano state interamente superate e malgrado siano stati ottenuti pareri favorevoli da tutte le altre amministrazioni convocate alla Cds”.

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